Home Fiscale e Tributario Il regime forfettario per i neo domiciliati in Italia

Il regime forfettario per i neo domiciliati in Italia

257
0

Il D.D.L. di Bilancio 2017 ha introdotto, nell’articolo 24-bis del TUIR, un regime opzionale di vantaggio per le persone fisiche cd. neo domiciliate.

La finalità della norma

La finalità della norma è quella di “favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali”, attraendo in Italia persone fisiche ricche, cd. high net worth individuals.

Chi può accedere all’agevolazione

Gli immigrati che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia non devono essere stati residenti in Italia in nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste nella possibilità, dietro specifica opzione, di tassare in modo forfetario in Italia i redditi prodotti fuori dall’Italia in costanza di opzione.

Escluse le plusvalenze da cessione

L’imposta sostitutiva non si applicherà alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione (49,72% del reddito ad aliquote progressive).

Opzione tassazione forfettaria

L’opzione potrà essere esercitata attraverso la presentazione di un interpello, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi.

Imposta sostitutiva

La tassazione avverrà mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfetariamente nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime (a cui possono aggiungersi ulteriori 25mila euro per ogni familiare incluso nel regime opzionale) e per un periodo di quindici anni.

Gli altri redditi

I redditi non inclusi nell’opzione continueranno a subire la ordinaria tassazione italiana con relativo scomputo del credito per imposte pagate all’estero.

Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del cherry picking) qualche giurisdizione non collaborativa con l’Italia al fine di evitare il mancato ottenimento di una risposta positiva all’interpello.

Il versamento dell’imposta

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un’unica soluzione entro l’ordinaria scadenza del saldo Irpef.

Durata o revoca

L’opzione:

  • potrà essere revocata su base volontaria;
  • verrà meno nei casi di carente od omesso versamento;
  • cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Altri vantaggi

I soggetti che optano per il regime, nonché i loro familiari non saranno tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 4 del D.L. 167/1990 (quadro RW) per le attività detenute all’estero; non pagheranno l’IVIE e l’IVAFE sulle attività estere

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo di cui ad oggetto non potrà essere cumulato con quello di cui all’articolo 44 del D.L. 78/2010, in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e con quello di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.

Rispondi