Presentazione della SCIA
Per lo svolgimento delle attività indicate nell’
allegato A al decreto, la
SCIA produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o, se sono necessarie altre comunicazioni o attestazioni, allo Sportello Unico.
Alla comunicazione devono essere allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ampliare le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Il decreto comunque prevede che la tabella A possa essere integrata e completata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Semplificazioni in materia edilizia
Il decreto, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale in materia edilizia, prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sia emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, che adotti un glossario unico, e che contenga l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.