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Ticket licenziamento: le esclusioni dall’obbligo di versamento per il 2016

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Ticket Licenziamento: L’art. 2, co. 34, L. 28.6.2012, n. 92, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di seguito esaminati.

Casi di esclusione

Ai sensi dell’art. 2, co. 31 della L. 28.6.2012, n. 92, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto (ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL);
  • le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Proroga al 2016

La L. 25.2.2016, n. 21, di conversione del D.L. 30.12.2015, n. 210, all’art. 2–quater, modificando il testo del suddetto art. 2, co. 34, L. 92/2012, ha sostituito le parole «Per il periodo 2013-2015» con «Per il periodo 2013-2016».

Per effetto di tale disposizione, quindi, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi succitati continua ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge.

Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della L. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, co. 5, L. 23.8.1988, n. 400.

Tale interpretazione è suffragata, inoltre, dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, L. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno 2016.

Istruzioni operative

L’Inps, con il Messaggio 24.10.2016, n. 4269, ha stabilito le modalità per una corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, L. 92/2012, di cui al succitato punto 1, anche per l’anno 2016.

Il recupero dei contributi pagati

Con lo stesso messaggio l’Inps rende noto che per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016, alla data di pubblicazione del messaggio stesso (rectius 24 ottobre 2016), i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.

Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2, D.L. 21.4.2011.

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