Per le aree edificabili, il calcolo della base imponibile ai fini IMU, si basa sul valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Terreno condotto da coltivatore diretto
Se il terreno è posseduto e condotto da un coltivatore diretto oppure da un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche se è edificabile viene considerato come agricolo e pertanto, dal 2016, esente da IMU e TASI.
comproprietà
La stessa agevolazione spetta anche nel caso in cui il terreno sia posseduto, in regime di comproprietà o contitolarità di più diritti reali, da più soggetti ma sia condotto da uno solo di essi, che presenti i requisiti di coltivatore diretto o IAP.
Nuova costruzione
Nel caso di nuova costruzione, anche se conseguente ad una demolizione, oppure di esecuzione di un intervento di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizio o urbanistica, il calcolo della base imponibile Imu, fino alla data di ultimazione dei lavori, dev’essere fatto sul valore venale dell’area edificabile.
Valore venale
Il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione viene calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Tempo necessario
Il valore risulta, inoltre, ulteriormente influenzato dal tempo necessario perché l’area passi da uno stadio urbanistico a quelli successivi, fino al rilascio della concessione nonché dal tasso di interesse per la remunerazione del capitale-area nel periodo.
Definizione dei valori
I Comuni, al fine di di limitare il contenzioso su tali valori, possono regolamentare la definizione dei valori delle aree edificabili e autolimitare il proprio potere di accertamento nel caso in cui i contribuenti si adeguino a tali valori.