Con il Messaggio 4.11.2016, n. 4429, l’Inps porta a conoscenza del personale ispettivo il contenuto della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2.11.2016, prot. 2013737, con la quale vengono fornite alcune risposte a quesiti inerenti al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio previsto dal D.Lgs. 185/2016.
Variazione/modifiche già effettuate
In particolare, il Ministero si sofferma sulle variazioni e/o modifiche delle comunicazioni già effettuate, specificando che le stesse devono essere comunicate almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Mancata comunicazione
La mancata comunicazione delle variazioni è sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione, poiché in tutti e due i casi si riscontra la violazione dell’obbligo di comunicare, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione, il nome, il luogo ed il tempo di impiego del lavoratore.
Sanzione
In entrambi i casi, si viola l’art. 49, co. 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e ciò dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.
maxi sanzione
Nell’ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede a contestare esclusivamente la maxi sanzione per lavoro nero, in quanto la mancata comunicazione è assorbita dalla mancata dichiarazione di inizio attività.
la comunicazione
La comunicazione può essere effettuata, oltre che dall’impresa, anche dai consulenti del lavoro e dagli altri professionisti abilitati ai sensi della L. 12/1979, purché gli stessi indichino anche nell’oggetto, la e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.
pluralità di lavoratori
Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.
COMUNICAZIONI LAVORO ACCESSORIO
Si riporta di seguito l’elenco completo delle Faq fino ad ora diffuse sull’argomento.
QUESITO
Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?
RISPOSTA
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
QUESITO
I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
RISPOSTA
La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale «fino a 3 giorni» e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
quesito
Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?
Risposta
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
quesito
Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono?
Risposta
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisce. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
Quesito
La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?
risposta
Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’art. 49, co. 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.
quesito
Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro nero oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?
risposta
Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
quesito
I soggetti che, pur in possesso di partita Iva non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, Onlus, ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
risposta
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’Inps.
Quesito
La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell’impresa?
Risposta
Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell’impresa ferma restando, come richiesto dalla Circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’indicazione anche nell’oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.
Quesito
Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
Risposta
No. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.
Quesito
Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione?
Risposta
È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.