Il Fondo di solidarietà residuale a decorrere dall’1.1.2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27, del citato D.Lgs. 148/2015.
Datori di lavoro
L’art. 26, co. 7, D.Lgs. 148/2015 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale, giacché sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi in argomento per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti (precedentemente l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di 15 dipendenti).
Non rientrano nel campo di applicazione del Fondo:
- i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, co. 1, D.Lgs. 148/2015 (imprese assicuratrici, Poste Italiane S.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, credito cooperativo, credito, riscossione dei tributi, marittimo, trasporto pubblico, Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
- i settori per i quali sono stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. citato: settore dell’artigianato; settore della somministrazione di lavoro;
- le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nelle Circ. 197/2015, 24/2015 e 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Requisito dimensionale
Al Fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 dipendenti.
Verifica mensile
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Qualifica
La determinazione del numero dei dipendenti occupati deve esser fatta ricomprendendo i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.
Tempo parziale
I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’art. 9, D.Lgs. 81/2015.
Intermittenti
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’art. 18, del citato D.Lgs. 81/2015.
Lavoratori ripartiti
In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa.
Lavoratori assenti
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Sosta e stagionali
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali;.
Nuove aziende
Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di 6 mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a 5: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di 5 dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a 5 dipendenti.
Lavoratori destinatari
I destinatari delle prestazioni del Fondo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.M. 94343/2016, sono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Sono esclusi
Sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Anzianità
Per poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda (a tal fine sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e i periodi di maternità obbligatoria).
Cambio qualifica
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art. 1, co. 2, D.Lgs. 148/2015 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.
Giorni di computo
Vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
Trasferimento d’azienda
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.
Prestazioni
Il Fondo di integrazione salariale, secondo quanto disposto dall’art. 29, co. 3, D.Lgs. 148/2015, garantisce le seguenti prestazioni:
- l’assegno di solidarietà di cui al co. 31 del medesimo D.Lgs. (disciplinato dall’art. 6, D.M. 94343/2016);
- l’assegno ordinario di cui al co. 30 del medesimo D.Lgs., come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7, D.M. 94343/2016).
Misura
Le prestazioni garantite dal fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (cd. tetto aziendale).
Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività e mitigare il limite suddetto, che andrà a regime nel 2022, il decreto interministeriale non prevede alcun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016. Per gli anni successivi i limiti sono modulati secondo quanto esposto nella Tabella n. 1.
Tabella n. 1 – EVENTI GARANTITI E MISURA DELLA PRESTAZIONE
PER GLI EVENTI DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DECORRENTI NELL’ANNO |
MISURA DEL TRATTAMENTO PARI A |
2017 |
10 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo |
2018 |
8 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo |
2019 |
7 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo |
2020 |
6 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo |
2021 |
5 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo |
Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24, L. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.
Tabella n. 2 – ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ: DECORRENZA della PRESTAZIONE e LAVORATORI INTERESSATI
Per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dall’1.1.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale |
Per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30.3.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa |
Per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dall’1.7.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti |
Durata
L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
Al fine della verifica di quest’ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo si è già usufruito di 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Riduzione media oraria
In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
Gli accordi collettivi aziendali, nell’eventualità sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, devono inoltre specificare le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può modificare in aumento, sempre nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato, naturalmente, comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.
La domanda
Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale Inps competente per unità produttiva entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata, con le modalità indicate nella Circolare 122/2015 così come integrata dalla Circolare 201/2015, allegando l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro e l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; per situazioni temporanee di mercato; per riorganizzazione aziendale o per crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali appena elencate è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Verifica del biennio
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario.
Se in tale arco di tempo si è già usufruito di 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Stante l’applicabilità nei limiti della compatibilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, espressamente prevista dall’art. 7, co. 9, D.M. 94343/2016, all’assegno ordinario sono, inoltre, applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall’art. 12, D.Lgs. 148/2015:
- il datore di lavoro che abbia già fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa;
- in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile;
- gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione). Tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 26 settimane nel biennio mobile; pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, co. 1, D.Lgs. 148/2015) e ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, co. 5).
La domanda di accesso all’assegno ordinario
La domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla Sede Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
Entrambi i termini dianzi detti hanno natura ordinatoria, pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
Presentazione tardiva
In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’art. 30, co. 1, D.Lgs. 148/2015, si applica il disposto di cui all’art. 15, co. 3, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Per il computo dei termini di presentazione della domanda, si tiene conto della disciplina generale dettata dall’art. 2963 c.c. e pertanto: non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
In caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare le ore non indennizzabili, ovvero le ore di sospensione/riduzione effettuate dalla data di inizio della sospensione/riduzione richiesta in domanda al lunedì della settimana precedente la data di presentazione della domanda stessa.
Modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata, con le modalità indicate nella Circolare 122/2015, così come integrata dalle Circolari 201/2015 e 22/2016.
Al momento della presentazione dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, D.Lgs. 148/2015.
Pertanto, alla stessa devono essere allegati, a seconda della causale invocata, la comunicazione preventiva, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale.
Tabella n. 3 – Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda |
Per il periodo di sospensione dall’1.1.2016 al 31.3.2016 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16.1.2016. Per effetto dell’applicazione del richiamato disposto di cui all’art. 15, co. 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). L’eventuale presentazione della domanda in data 20.1.2016, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 11.1.2016. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dall’1.1.2016 al 10.1.2016. |
Misura delle prestazioni
La misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, secondo le modalità esposte nell’Allegato 1 della Circolare 197/2015.
Importo dell’assegno
A norma degli artt. 6, co. 2 e 7, D.M. 94343/2016, l’importo dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario sono calcolati ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. 148/2015 e quindi in misura pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo così determinato è ridotto, a norma dell’art. 26, L. 28.2.1986, n. 41, dell’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al 5,84%, e non può superare gli importi massimi mensili determinati dall’art. 3, co. 5, D.Lgs. 148/2015 e riportati nella Tabella n. 4.
Tabella n. 4 – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIRC. 48/2016)
RETRIBUZIONE (EURO) |
TETTO |
IMPORTO LORDO (EURO) |
IMPORTO (EURO) AL NETTO DEL 5,84% |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Durata delle prestazioni
L’art. 8, co. 1 del citato Decreto interministeriale prevede che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Lo stesso articolo, al co. 2, prevede un’eccezione a tale limite; dispone infatti che, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà.
Oltra tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. Sarà pertanto possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
- 36 mesi di assegno di solidarietà;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
Autorizzazione e ricorsi
Gli interventi ed i trattamenti garantiti dal Fondo sono definiti con provvedimento del Direttore (o del dirigente delegato) della sede Inps territorialmente competente.
In caso di aziende plurilocalizzate, il provvedimento di concessione è comunque unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato) competente in relazione alla struttura territoriale Inps nell’ambito del cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento contributivo.
Tabella n. 5 – STRUTTURE INPS COMPETENTI ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE
Unità produttiva ubicata nella medesima Provincia dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura Inps territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella presso cui è iscritto il datore di lavoro |
Unità produttiva ubicata in una Provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura Inps territorialmente competente alla definizione dell’istanza è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. |
In caso datori di lavoro plurilocalizzati, la struttura Inps territorialmente compente alla definizione dell’istanza è quella nel cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l’accentramento contributivo |
Una volta emesso il provvedimento di definizione le strutture Inps territorialmente competenti in relazione alla singola unità produttiva emetteranno conforme autorizzazione al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro ovvero, nei casi espressamente previsti, al pagamento diretto |
Ricorso
Avverso i provvedimenti adottati dal Direttore di sede o suo delegato per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d) del Decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la Direzione generale dell’Inps e trasmessi esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai Servizi OnLine del Portale istituzionale www.inps.it.
Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale, a decorrere dall’1.1.2016, sono così finanziate:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente dapiù di 5 a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale che abbiano una media occupazionale maggiore di 5 dipendenti sono tenuti a versare il contributo ordinario di finanziamento nella misura di cui alla lett. b), co. 1, dell’art. 10 del decreto in oggetto (0,45%) a far data dall’1.1.2016.
A decorrere dalla medesima data, i datori di lavoro analogamente rientranti nella disciplina del Fondo di cui si tratta, con una media occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenuti a versare il contributo di finanziamento nella misura di cui alla lett. a), co. 1, del citato art. 10 (0,65%).
L’art. 29, co. 8, D.Lgs. 148/2015, dispone che qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della retribuzione persa (la stessa è pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all’orario ridotto o sospeso).