Vediamo i chiarimenti forniti dalla circolare 37/E del 16 settembre 2016 dall’Agenzia delle Entrate in tema di assegnazione dei beni ai soci.
Le riserve di utili e/o di capitale
La circolare 37/E/2016 precisa che è possibile fruire della disciplina agevolativa prevista per le assegnazioni solo se vi siano in società riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene.
La quantificazione del valore
Per la quantificazione del valore è, a nostro avviso, più che opportuna una perizia qualificata, utilizzabile al fine di gestire i rapporti fra i soci nonché per un eventuale contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le plusvalenze
La circolare 37/E/2016 ha confermato che la plusvalenza non assume rilevanza fiscale, considerato che l’assolvimento dell’imposta sostitutiva (…) sostituisce la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap e chiude qualsiasi debito tributario in capo alla società (circolare n. 26/E del 2016)
Trattamento di minusvalenze
La circolare 37/E/2016 ha altresì confermato che la disciplina di favore trova applicazione anche se l’assegnazione (siano i beni “patrimoniali” o “merce”) genera a conto economico un componente negativo di reddito e pur in presenza di una base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva pari a zero.
Valore catastale inferiore al costo fiscalmente riconosciuto
La circolare 37/E/2016 ha ribadito che, nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva risulta pari a zero, ma l’assegnazione agevolata è comunque ammessa e la minusvalenza generata dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce non è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa.
Presenza di più beni con componenti negativi e positivi
In presenza di assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia assegnazioni di beni merce che di altri beni, le componenti negative di reddito che originano dall’assegnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/catastale devono essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva.
In questi casi, quindi, i componenti positivi vanno assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi.
Le riserve
La circolare 37/E/2016 evidenzia che, per consentire la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione agevolata, la società può liberare riserve in sospensione d’imposta scontando l’imposta sostitutiva del 13 per cento.
Contribuenti in contabilità semplificata
Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, a differenza di quanto accade per gli “ordinari”, la rivalutazione non genera una riserva in sospensione d’imposta (circolari 11/E/2009 e 22/E/2009), neppure nel caso in cui il contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva – per consentire l’assegnazione dei beni ai soci – non deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 13 per cento.