Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti IRPEF.
Il versamento dell’acconto
Il calcolo del versamento dell’acconto può essere determinato con il metodo storico o il metodo previsionale.
Metodo storico
Sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un importo superiore a € 51,65.
La misura dell’acconto
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo versata nell’Unico 2015 e deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.
In questo caso la prima rata, nella misura del 40%, dovrebbe essere già stata versata entro il 22 agosto (termine ultimo, salvo ravvedimenti) del versamento del saldo 2015 e primo acconto. La seconda rata, nella misura del 60%, dev’essere versata, entro il prossimo 30 novembre 2016.
Ricalcolo
In alcuni casi particolari l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.
Per esempio per i soggetti che hanno usufruito del cosiddetto superammortamento (del 140%), l’acconto 2016, va calcolato senza tener ne conto.
In questi casi è necessario procedere alla rideterminazione dell’importo da corrispondere.
Metodo previsionale
Se il contribuente prevede di dover versare una minore imposta (per maggiori costi nell’esercizio o per minori redditi), può determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale.
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Insufficiente versamento
Qualora il versamento, con il metodo previsionale, risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione, per insufficiente versamento, del 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Come si versa l’acconto?
L’acconto si versa mediante modello F24 con il codice tributo: “4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
Addizionali Regionali e Comunali
Non sono dovuti acconti con riferimento all’addizionale regionale e comunale IRPEF, che andava versato entro il termine del saldo IRPEF.