Vediamo le modifiche ed i nuovi obblighi contabili introdotti dal DL 193/2016.
Fatture emesse – ricevute e liquidazione iva periodiche
Il DL 193/2016 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche con cadenza trimestrale.
La prima comunicazione
Solo la prima comunicazione dei dati delle fatture (ma non delle liquidazioni) avrà carattere semestrale, essendo prevista come prima scadenza quella del 25 luglio 2017.
Le nuove scadenze
Spesometro
In sintesi, i termini di presentazione del nuovo “spesometro” saranno:
- il 25 luglio 2017 (per il primo semestre 2017);
- il 30 novembre 2017 (per il terzo trimestre 2017);
- il 28 febbraio 2018 (per l’ultimo trimestre 2017).
Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche
Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono previste le date del:
- 31 maggio;
- 16 settembre;
- 30 novembre;
- ultimo giorno di febbraio.
Dichiarazione IVA
La dichiarazione IVA non sarà più inviata insieme all’Unico, ma separatamente alle seguenti scadenze:
- il 28 febbraio 2017 (con riferimento al 2016) e
- il 30 aprile di ogni anno per i periodi d’imposta a decorrere dal 2017.
Comunicazione black list
Abolita la comunicazione black list al pari della comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione e di noleggio.
Spesometro annuale
Resta dovuta, entro il termine del 10 o 20 aprile 2017, la presentazione dello “spesometro” annuale (con riferimento ai dati delle operazioni effettuate nel 2016).
San Marino
È stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura ai sensi dell’art. 16 del DM 24 dicembre 1993, cosiddetto “modello polivalente” che andava presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’autofattura.
Decorrenza
L’abolizione riguarderà “le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017”.
L’ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà dunque l’eventuale presentazione del quadro SE del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016.
Ultimi vecchi adempimenti
In conseguenza di quanto descritto, restano dovuti nell’ambito del modello polivalente 2017 (da presentarsi entro il 10 o 20 aprile 2017):
- l’ultimo “spesometro” annuale, riferito ai dati delle operazioni 2016;
- la comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo (quadro TU).
Non dovrebbe, invece, essere più prevista nel modello polivalente la comunicazione: - delle operazioni con controparti “black list” (contenuta nel quadro BL);
- delle autofatture ricevute da operatori sammarinesi (il cui adempimento si esaurirà nel gennaio 2017);
- dei dati dei contratti di leasing, locazione o noleggio.
Le nuove sanzioni
Il testo del Ddl di conversione uscito dalle Commissioni modifica anche la disciplina sanzionatoria relativa alle nuove comunicazioni trimestrali:
- nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro.
Entrambe le sanzioni fisse possono essere ridotte alla metà qualora la regolarizzazione (trasmissione dei dati delle fatture e/o delle liquidazioni) avvenga entro 15 giorni.
Credito d’imposta
Viene implementato il credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico anche in favore dei soggetti che opteranno, dal 1° gennaio 2017, per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Sarà attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro per coloro che, oltre a trasmettere in via telematica i dati delle fatture, si avvarranno (ricorrendone i presupposti) del regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, entro il 31 dicembre 2017.
Il riepilogo delle scadenze
Termine | Adempimento |
28 febbraio 2017 | Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 |
10 aprile o 20 aprile 2017 | “Spesometro” relativo al 2016 |
31 maggio 2017 | Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017 |
25 luglio 2017 | Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017 |
16 settembre 2017 | Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017 |
30 novembre 2017 | Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017 |
28 febbraio 2018 | Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017 |
30 aprile 2018 | Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 |
Comunicazione di studio
Lo studio, in vista dei nuovi adempimenti e dell’inasprirsi delle sanzioni, in accordo con le associazioni di categoria, sta predisponendo una comunicazione finalizzata a “illustrare nel dettaglio i nuovi adempimenti, i relativi costi e un sistema sanzionatorio che di fatto istituisce una nuova tassa occulta sul sistema produttive del nostro Paese”.
Verifica puntuale dei dati
Sarà, pertanto, cura degli stessi clienti “prestare la massima attenzione alla verifica puntuale dei dati forniti allo studio”.
Maggiori costi
“L’introduzione dei nuovi adempimenti comporta un maggior lavoro da parte del nostro studio, oltre ad un aumento dei rischi di errore e, conseguentemente, ad un aggravio dei costi della nostra assicurazione obbligatoria.
Sarà, quindi, nostra cura inviare l’onorario relativo alle nuove prestazioni introdotte dalla legge”.