La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate 42/E/2016 offre un importante spunto per approfondire il tema del ravvedimento “parziale” del quantum dovuto: il ravvedimento frazionato delle violazioni con “contestuale” versamento, oltre al tributo, della sanzione e degli interessi legali nei termini normativamente previsti.
Il pagamento rateale non è precluso
Già con la risoluzione 67/E/2011 l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire che la possibilità di ravvedere “a rate”, non è preclusa, sempre che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente, e nel rispetto del limite invalicabile di eventuali controlli fiscali nei confronti del contribuente (comprese le comunicazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973).
Ravvedimento a rate
L’Agenzia si sofferma sulle ipotesi in cui il contribuente ricorre all’istituto del ravvedimento operoso in due o più tranches.
Ovviamente, precisa la stessa Agenzia, con il pagamento in più tranches, il contribuente accetta il rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento che, di fatto, ne impedirebbe il perfezionamento e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria, se non per la quota parte già versata.
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Il termine a “rate”
Il termine “a rate” è utilizzato impropriamente, essendo noto che non è consentita la “rateazione da ravvedimento”.
Ovvero, con il pagamento della cosiddetta “prima rata”, non si perfezionala la definizione di quanto dovuto complessivamente a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Sanzioni
Viene poi evidenziata l’importante differenza sussistente tra:
- la misura minima delle sanzioni a cui far riferimento per l’applicazione del ravvedimento operoso, di per sé modulata in funzione del momento in cui è commessa la violazione;
- e la corretta quantificazione (della riduzione) del carico sanzionatorio per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, per la quale rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata.
Pagamento in due tranches
Prendendo l’esempio dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso ed il versamento del tributo, in due tranches, una entro 30 giorni e l’altra successivamente (entro, comunque, il termine di 90 giorni), per poter perfezionare il pagamento degli interessi e delle sanzioni, lo stesso potrà:
- ravvedere autonomamente i singoli versamenti applicando le riduzioni di cui alle lettere a) e a)-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (cioè 1/10 e 1/9 rispettivamente) alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda tranches, se i versamenti delle sanzioni sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e 90 giorni;
- ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione che tiene conto del momento in cui la stessa è regolarizzata.