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La distruzione dei beni aziendali obsoleti

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L’accumulo di beni obsoleti nello svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione rappresenta una condizione fisiologica, alla quale si accompagna l’esigenza di porre in essere gli opportuni comportamenti al fine di eliminarli, anche dal punto di vista fiscale.

Beni Aziendali

Con l’espressione “beni aziendali” si intende tutte le tipologie di beni presenti in un’attività, quali:

  1. le rimanenze di magazzino;
  2. e i beni strumentali ammortizzabili, ovvero i cespiti.

L’uscita dei beni dal ciclo economico

Cause Ordinarie

Le uscite dal ciclo economico possono essere riconducibili all’effettivo utilizzo dei beni nello svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione.

Ad esempio: le merci acquistate per essere vendute o l’utilizzo delle materie prime per il realizzo di prodotti finiti.

Cause straordinarie

Le c.d. cause straordinarie sono connesse a motivi quali:

  1. l’estromissione volontaria per superamento tecnologico dei beni, ovvero macchinari obsoleti e non più funzionanti o merci non più commercializzabili;
  2. la perdita involontaria, condizione che si manifesta ad esempio nel caso di distruzioni o furti.

Aspetto fiscale

Da un punto di vista fiscale, ricopre estrema importanza, la cosiddetta “tracciabilità” del ciclo di tali beni, sia in ingresso che in uscita, al fine di evitare la presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato.

Presunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997

L’Amministrazione finanziaria può, infatti, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997, ai sensi della quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

Pezze giustificative

Per evitare l’applicazione della presunzione di cui sopra, sarà necessario munirsi delle opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) della “non presenza” nei locali aziendali dei beni di cui invece si rileva la fattura di acquisto.

Distruzione volontaria

Nell’ipotesi in cui si scelga la “distruzione volontaria” dei beni, per i motivi ad esempio legati all’obsolescenza degli stessi, la dismissione dovrà essere comprovata da preventiva comunicazione.

La comunicazione

L’impresa, prima di dare luogo alla distruzione, deve inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), un’apposita comunicazione, dove indicherà:

  1. luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
  2. le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
  3. la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;
  4. l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;
  5. l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

Quanti giorni prima?

La comunicazione deve essere eseguita almeno cinque giorni prima rispetto alla data prevista per la distruzione dei beni.

Collegio sindacale

Qualora sia presente il collegio sindacale, si ritiene opportuno effettuare la comunicazione anche a tale organo, accompagnando la stessa alle motivazioni per le quali l’impresa ha deciso di procedere con la distruzione.

Valore dei beni

La procedura di distruzione si differenza anche in base al valore complessivo dei beni da distruggere.

Beni di valore superiore ad € 10.000

Nel caso in cui il valore dei beni sia di valore superiore a € 10.000, alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare, alternativamente:

  1. un incaricato dell’Agenzia delle entrate,
  2. un ufficiale della Guardia di finanza,
  3. un notaio,

i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.

Se gli uffici competenti non sono presenti

Sotto l’aspetto operativo, il contribuente che ha inviato nei termini predetti la comunicazione preventiva agli uffici competenti, può comunque procedere alla distruzione del bene anche nei casi in cui i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si siano presentati.

Necessaria la presenza del notaio

In questo caso, tuttavia, il contribuente deve assicurarsi la presenza di un notaio, il quale poi deve procedere alla verbalizzazione delle operazioni di distruzione.

Beni inferiori ad € 10.000

Nel caso in cui il valore dei beni sia inferiore a € 10.000, l’azienda in sostituzione del verbale di cui sopra, potrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in tal caso, a prescindere dall’effettiva partecipazione di un pubblico ufficiale alle operazioni di distruzione, il contribuente potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

Il verbale delle operazioni di distruzione

Il verbale o la dichiarazione sostitutiva devono contenere:

  1. data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;
  2. natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;
  3. natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.

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