Al 30 settembre 2017 il termine per la assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplice.
Prevista, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 maggio 2017, la riapertura dei termini per l’estromissione degli immobili strumentali dalla sfera dell’imprenditore individuale.
Se la bozza del dl bilancio verrà confermata in legge, le società avranno, quindi, una ulteriore opportunità per estromettere gli immobili non strumentali per destinazione dal patrimonio della società usufruendo dei relativi benefici.
Il disegno legge
Il disegno di legge non prevede alcuna modifica in confronto alla normativa originaria e pertanto i requisiti richiesti sono gli stessi.
Società
Possono fruire della assegnazione/cessione agevolata/trasformazione le società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) i cui soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2015 o che siano stati iscritti entro il 30 gennaio 2016 sulla base di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015; possono essere assegnati solo gli immobili diversi da quelli utilizzati direttamente dalla società, mentre la trasformazione è consentita solo alle società di gestione immobiliare.
Imposta sostitutiva
L’operazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, (elevata al 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione) applicata alla base imponibile pari alla differenza tra il valore normale o catastale del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.
In caso di annullamento di riserve in sospensione di imposta a fronte della assegnazione, su queste si applica l’imposta sostitutiva del 13%.
Imposta di registro
L’imposta di registro, se dovuta, è ridotta alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa; l’Iva, invece, si applica con le regole ordinarie.
Versamenti rateali
I versamenti rateali dell’imposta sostituiva, che per le operazioni concluse entro il 30 settembre 2016 sono dovuti entro il 30 novembre 2016 (60%) e il 16 giugno 2017 (40%), per le “nuove” operazioni dovranno essere effettuati, nella stessa misura, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.
imprese individuali
Viene riaperto il termine anche per l’estromissione dei fabbricati strumentali dalla impresa individuale, il cui termine è scaduto lo scorso 31 maggio 2016.
La nuova estromissione potrà essere effettuata nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 maggio 2017.
L’esclusione dovrà avere ad oggetto i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016.
Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8%, in due rate, la prima entro il 30 novembre 2017 e la seconda entro il 16 giugno 2018.