Da lunedì scorso è possibile presentare le dichiarazioni integrative a favore dei redditi, Irap, Iva e 770, relative ai periodi d’imposta precedenti al 2015 e fino al 2011 compreso.
Questa è la conseguenza dell’entrata in vigore del decreto fiscale (Dl 193/2016), che nell’introdurre la dichiarazione integrativa a favore non pone limiti temporali al suo utilizzo.
Integrativa redditi, Irap e 770
Dal 24 ottobre 2016, le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), i modelli Irap e il 770, possono essere integrati per correggere errori od omissioni entro la fine del «quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (cioè entro il termine stabilito per l’accertamento), non solo se a sfavore del contribuente come accadeva prima, ma anche se a favore, cioè se si correggono errori che nel modello originario hanno «determinato l’indicazione di un maggior» reddito o, comunque, di un maggiore «debito d’imposta» ovvero «di un minore credito».
Il 31 dicembre del «quinto anno successivo» alla scadenza dell’invio vale solo per i periodi d’imposta dal 2015 in poi, in quanto per quelli precedenti il periodo dell’accertamento scade il 31 dicembre del «quarto anno successivo» alla scadenza dell’invio (si veda la tabella pubblicata sul Sole 24 Ore del 17 dicembre 2015).
Integrativa Iva
Sempre dal 24 ottobre 2016, è stata introdotta una norma che prevede le dichiarazioni Iva integrative prima possibili solo grazie alla prassi delle Entrate, in quanto erano previste solo dalle istruzioni del modello annuale Iva. Come per le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, anche per i modelli Iva il termine per l’invio delle integrative a favore è stato unificato con quello delle dichiarazioni Iva a sfavore.
Integrative a favore
L’integrativa a favore, senza applicazione delle sanzioni è possibile sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli e non incidono sul calcolo della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali.
È a favore anche il modello presentato entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all’anno di riferimento, per revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Credito delle integrative Unico, Irap o 770
L’eventuale nuovo credito generato dall’integrativa a favore di Unico, Irap o 770, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 per pagare altri debiti tributari o contributivi, ma se l’integrativa verrà inviata dopo il termine «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo» (ad esempio, se a dicembre 2016 si presenta l’integrativa a favore del modello Irap 2015, relativo al 2014), il nuovo credito potrà essere utilizzato in F24 solo per compensare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (quindi, nel nostro esempio, debiti che matureranno nel 2017).
Credito delle integrative Iva
Per la dichiarazione annuale Iva, l’utilizzo dell’eventuale nuovo credito, generato dall’integrativa Iva a favore, è completamente libero solo se quest’ultima viene presentata “entro” il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva «relativa al periodo di imposta successivo». Viceversa, se la presentazione avviene “dopo”, l’unica strada per recuperarlo è la presentazione di un’apposita istanza di rimborso all’agenzia delle Entrate.