L’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, ha disposto la soppressione di Equitalia, con cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese a decorrere dal 1° luglio 2017.
Cosa succede realmente
Nella sostanza tutto rimane invariato, la funzione di riscossione passerà in mano all’“Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Rapporti giuridici
Tutto rimane come prima, il nuovo ente, come stabilisce l’art. 1 del decreto richiamato, assumerà la qualifica di “Agente della riscossione”, e “subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.
Procedure cautelari esecutive
Nulla muta inoltre sulla possibilità da parte della nuova figura di disporre delle procedure cautelari esecutive quali il fermo, l’ipoteca e il pignoramento.
Permangono le norme sulle notifiche e sui termini decadenziali per le cartelle di pagamento, così come la disciplina sulla dilazione dei ruoli.
Nella sostanza cambia esclusivamente il nome.