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Equitalia cambia solo nome

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L’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, ha disposto la soppressione di Equitalia, con cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese a decorrere dal 1° luglio 2017.

Cosa succede realmente

Nella sostanza tutto rimane invariato, la funzione di riscossione passerà in mano all’“Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Rapporti giuridici

Tutto rimane come prima, il nuovo ente, come stabilisce l’art. 1 del decreto richiamato, assumerà la qualifica di “Agente della riscossione”, e “subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.

Procedure cautelari esecutive

Nulla muta inoltre sulla possibilità da parte della nuova figura di disporre delle procedure cautelari esecutive quali il fermo, l’ipoteca e il pignoramento.

Permangono le norme sulle notifiche e sui termini decadenziali per le cartelle di pagamento, così come la disciplina sulla dilazione dei ruoli.

Nella sostanza cambia esclusivamente il nome.

 

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