L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 introduce, a decorrere dall’1.1.2017, una facoltà riservata ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quali, ad esempio, le cessioni di beni poste in essere da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
Memorizzazione e trasmissione
I suddetti soggetti, a partire dall’1.1.2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e credito – dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3, D.P.R. 633/1972.
Opzione
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’ultimo periodo della norma precisa altresì che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972: sul punto, si ricorda che quest’ultima disposizione prevede che gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate possano annotare, con riferimento alle operazioni imponibili, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle relative imposte – distintamente, a seconda dell’aliquota Iva applicabile – su un apposito registro, in alternativa a quello delle fatture di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972.
Obbligo per chi effettua cessioni di beni tramite distributori automatici
Il successivo co. 2 dell’art. 2, D.Lgs. 127/2015 stabilisce che, sempre a partire dall’1.1.2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al co. 1 sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (c.d. vending machine).
Al fine dell’assolvimento di tale obbligo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provv. 30.6.2016, n. 102807, individuando le soluzioni che consentono di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori, e garantire – nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi – la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
Dati da trasmettere
In particolare, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti. In particolare, è stata stabilita una «fiscalizzazione graduale» dei distributori automatici, costituita da una soluzione transitoria, da adottare non oltre il 31.12.2022: entro tale data, i gestori di distributori automatici dovranno provvedere all’adattamento, ovvero alla sostituzione progressiva, dei sistemi master, deputati alla raccolta dei dati presenti nelle periferiche di pagamento degli apparecchi distributori. Il comportamento a regime sarà, invece, disciplinato da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Matricola identificativa dei sistemi master
Il soggetto passivo Iva deve comunicare all’Amministrazione Finanziaria la matricola identificativa dei sistemi master – che registrano ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento per l’erogazione di beni e servizi – che gestiscono, entro la data di messa in servizio degli stessi, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale, secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data di messa a disposizione degli appositi servizi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE, che il soggetto obbligato appone, in luogo visibile e protetto, sul singolo distributore automatico: tale codice contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Amministrazione Finanziaria, sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
Il soggetto passivo Iva deve, inoltre, garantire il costante e tempestivo aggiornamento delle matricole dei sistemi master da lui gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto o distruzione.
Trasmissione telematica
Le informazioni da memorizzare elettronicamente, e trasmettere telematicamente, riguardano le somme incassate – in qualsiasi modalità – dalle singole periferiche di pagamento: la trasmissione telematica deve essere effettuata contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, in prossimità del medesimo sistema ed utilizzando esclusivamente un dispositivo mobile censito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. La conservazione di tali dati può essere effettuata, in fase di prima applicazione, anche elettronicamente ai sensi del D.M. 17.6.2014.
Le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno messe a disposizione dei soggetti obbligati, al fine di supportarli nella predisposizione della dichiarazione dei redditi e Iva, nonché ai fini della valutazione della loro capacità contributiva.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal suddetto art. 2, co. 1 e 2, D.Lgs. 127/2015 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, co. 1, L. 30.12.1991, n. 413, e al D.P.R. 21.12.1996, n. 696: resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, su richiesta del cliente.
L’art. 2, co. 6, del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal co. 1, e ai soggetti di cui al co. 2, si applicano – in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nell’ipotesi di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri – le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività).