L’art. 1, co. 114, L. 23 dicembre 2014 n.190 (L. di Stabilità 2015) ha disposto che «Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, co. 2, e 25, co. 9, L.23 luglio 1991, n. 223».
Proroghe e trasformazioni ante 2013
Il Legislatore, con l’espressione «hanno assunto» ha inteso dare ampia portata all’utilizzo dell’agevolazione in parola e, quindi, tale locuzione dev’essere interpretata estensivamente; la norma, in altri termini, trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012; non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.
Istruzioni operative
Nel messaggio 2554 dell’8 giugno u.s. l’Inps fornisce le specifiche istruzioni operative che i datori di lavoro interessati al beneficio devono seguire e distingue le seguenti casistiche.
I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.12 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica riferite a tali agevolazioni, non devono porre in essere alcun adempimento.
Procedure telematiche
Le procedure telematiche Inps provvederanno automaticamente ad effettuare il ricalcolo delle stesse ed a riconoscere l’agevolazione spettante.
Regolarizzazione
I datori di lavoro già ammessi al beneficio che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse presente una nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.
Variazione denunce UniEmens
I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 13/2013 ed il messaggio 4679/2013, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno effettuare (entro il prossimo 30 settembre) la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione.
Trasmissione della richiesta
I datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità «Invio istanze on line» all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
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