Vediamo le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori irregolari.
Le Sanzioni Civili
Le sanzioni civili previste in caso di inadempimento degli obblighi contributivi sono disciplinate dal co. 8 dell’art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente dispone: «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 % dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 %; la sanzione civile non può essere superiore al 60 % dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge …».
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Preventiva comunicazione
L’art. 4, co. 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183 ha poi previsto, per i casi «di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico», l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, co. 8, L. 388/2000. Tale aumento delle sanzioni civili è stato escluso dall’art. 22, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; a partire dal 24 settembre 2015, pertanto, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati «irregolari» saranno quelle previste dalla lett. b), art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).
Sanzioni previste
L’art. 22 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183.
Nei casi di impiego di lavoratori subordinati «c.d. irregolari» si applicano le sanzioni civili previste dalla lett. b), co. 8, art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Evasione contributiva
Quando ricorre la fattispecie prevista dall’art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000, ovvero di evasione contributiva accertata d’ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge, si applica la sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in misura pari al 30% dei contributi evasi.
Tale sanzione deve essere calcolata fino alla data di pagamento di quanto dovuto e non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi evasi, c.d. tetto. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Decorrenza delle nuove sanzioni
L’Inps precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.
Accertamenti iniziati e conclusi prima del 24 settembre
Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. 183/2010. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, attraverso il cassetto previdenziale.
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