A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 contenente i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’INPS è nuovamente intervenuta integrando il proprio messaggio n. 2908 del primo luglio 2016 e fornendo ulteriori istruzione operative relativamente al nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo.
Il nuovo procedimento di concessione
Il nuovo procedimento di concessione prevede:
a) competenza esclusiva delle sedi provinciali INPS con la conseguente soppressione delle precedenti Commissioni Provinciali CIGO;
b) individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.
In particolare, viene evidenziato che le Integrazioni Salariali Ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria;
c) obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.
La dichiarazione, da inviarsi telematicamente, dovrà pertanto esplicitare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
Anche le richieste di proroga della domanda devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
L’azienda, qualora lo ritenga opportuno, può supportare la relazione fornendo ulteriore documentazione (es: solidità finanziaria dell’impresa, report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, nuove acquisizioni di ordini o partecipazione a gare di appalto, ecc.).
Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.
d) facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Requisiti generali per il ricorso alla CIGO
a) Transitorietà dell’evento: deve essere valutato sotto il duplice aspetto della “temporaneità” dello stesso e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Infatti, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa al termine del periodo di cassa.
Inoltre, sotto il profilo della “temporaneità” dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione in quanto quest’ ultima denota infatti una “non transitorietà” della causale non potendo essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità ed è, altresì, indice di non ottimale organizzazione aziendale e, quindi, può venir meno anche il requisito della “non imputabilità” dell’evento oppure di un esubero di personale e come tale non integrabile.
b) Ripresa dell’attività lavorativa: deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda (“previsione”) e deve essere motivata con elementi oggettivi da parte dell’Azienda all’interno della relazione tecnica ai fini di una corretta istruttoria da parte dell’ Istituto.
La previsione deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo di CIGO.
Gestione degli esuberi: eventuali licenziamenti non incidono sulla fruizione della CIGO ma sono potenziali e rilevanti indici di una gestione di fatto degli esuberi e dovranno essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d’intervento.
Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS, bisogna considerare che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere, dalla successiva richiesta della Cassa Integrazione Straordinaria, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità salvo che, come già più volte sopra chiarito, non costituisca conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale.
c) Non imputabilità della causale: consiste non solo nella involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
Erogazione della prestazione: pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti Nella normalità dei casi, l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori mentre il pagamento diretto potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, di specifica documentazione da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell’azienda.
Fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
a) Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato: contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
Per quanto riguarda la fattispecie “crisi di mercato”, si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall’andamento del mercato o del settore merceologico dell’azienda.
Permangono quindi gli stessi elementi di valutazione relativi alla mancanza di lavoro/commesse, cui si aggiunge l’analisi del contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
In via esemplificativa sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.
b) Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva: brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro nel settore edile che, per esplicita previsione normativa, non devono essere superiori a tre mesi.
Anche per le fattispecie che integrano le suddette tre causali, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa nella sopraccitata relazione tecnica.
c) Mancanza di materie prime/componenti: mancanza, non imputabile all’azienda, di materie prime o di componenti necessari alla produzione.
d) Eventi meteo.
e) Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda: sospensione dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione.
f) Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di Pubblica Autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.
g) Guasti ai macchinari – Manutenzione straordinaria: eventi con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione.
h) Fattispecie di richiesta non integrabili: non saranno invece meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente: mancanza di fondi; chiusura per ferie; preparazione campionario; infortunio o morte del titolare; sosta stagionale, inventario e mancanza di fondi impresa committente.
Cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà: Il contratto di solidarietà e la CIGO possono coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti e la CIGO riguardi brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili (non è pertanto più possibile la concomitanza tra CIGO e CdS in capo allo stesso lavoratore nello stesso periodo).
E’ altresì possibile la coesistenza di CIGO e CIGS nello stesso periodo purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.
Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e Contratto di Solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Ulteriori precisazioni
a) Esclusione dalla verifica dei 90 giorni di anzianità: il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva è escluso, in tutti i settori, per gli eventi oggettivamente non evitabili.
b) Eventi oggettivamente non evitabili: non devono essere presi in considerazione soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile ma devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
c) Calcolo anzianità di effettivo lavoro: ai fini del raggiungimento delle 90 giornate di anzianità di effettivo lavoro si computano sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
d) Unità produttiva: è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo, che abbia proprie maestranze adibite in via continuativa, che presenti una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.