Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97, possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta, ai fini del calcolo dell’IRAP, secondo le regole dettate per le società di capitali.
A tale fine, è richiesta la manifestazione di un’apposita opzione irrevocabile per tre periodi d’imposta che, senza formale revoca, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione (e la revoca) deve essere esercitata nella dichiarazione IRAP da presentarsi nel primo periodo di imposta di efficacia di tale scelta.
Opzione periodo d’imposta 2016
Per comunicare l’opzione per il periodo d’imposta 2016 (valevole per il triennio 2016-2018), le imprese interessate devono esercitare l’opzione, barrando la casella “opzione” del rigo IS35 del modello IRAP 2016, i cui termini di presentazione scadono il prossimo 30 settembre 2016. Sempre entro il medesimo termine, saranno tenute ad esercitare l’opzione in parola anche le imprese che si sono costituite nel corso del corrente periodo d’imposta e che intendono esercitare l’opzione a decorrere dalla loro costituzione. Per quest’ultime, però, è previsto l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015.
Chi non può esercitare l’opzione
I soggetti in contabilità semplificata non possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali (ovvero a valori di bilancio).
Chi può esercitare l’opzione
Le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione) possono optare per il calcolo della base imponibile IRAP utilizzando i valori di bilancio ex art. 5, del D.Lgs. n. 446/1997.
BASE IMPONIBILE IRAP – CALCOLO |
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Soggetti in contabilità semplificata | Società di persone, imprese individuali in contabilità ordinaria | Società di capitali |
Si applicano esclusivamente le modalità di calcolo previste dall’articolo 5- bis del D.Lgs. n. 446/1997. | In termini generali, operano le regole di determinazione stabilite dall’art. 5-bis del DLgs. 446/1997. | Si applicano esclusivamente le modalità di calcolo previste dall’articolo 5- bis del D.Lgs. n. 446/1997. |
Per opzione, si possono applicare le regole di calcolo proprie delle società di capitali, previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. |
Vantaggi
I vantaggi per chi opta per le modalità di calcolo previste dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 sono:
- deducibilità integrale dei costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini Ires (es. spese di telefonia, costi relativi agli autoveicoli aziendali, ecc.);
- deducibilità delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali (se classificate in b.14);
- deducibilità di ulteriori oneri non inclusi tra quelli deducibili ex art. 5-bis del dlgs. n. 446/97 (es. erogazioni liberali);
- deducibilità (in ogni caso) delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali;
- deducibilità delle sopravvenienze passive, a condizione che non siano correlate a componenti reddituali irrilevanti.
Svantaggi
Gli svantaggi per chi opta per le modalità di calcolo previste dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 sono:
- deducibilità degli importi stanziati a Conto economico anche quando, in base al regime proprio delle società di persone e degli imprenditori individuali, sarebbe possibile dedurre un importo maggiore. Si pensi, ad esempio, agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali: l’applicazione delle disposizioni proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali porta a dedurre una quota massima pari a quella prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, mentre la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto previsto per le società di capitali conduce in ogni caso a dedurre una quota massima pari a quella stanziata a Conto economico, anche se inferiore a quella tabellare;
- imponibilità delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali;
- imponibilità di ulteriori proventi non inclusi tra quelli imponibili ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (es. proventi esenti ai fini IRES);
- imponibilità (in ogni caso) delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali;
- imponibilità delle sopravvenienze attive, a condizione che non siano corredate a componenti reddituali irrilevanti.
Modalità di esercizio dell’opzione
Fino al periodo d’imposta 2014, per poter determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali, i contribuenti interessati (società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria) hanno dovuto esercitare tale opzione mediante uno specifico modello, utilizzabile anche per la revoca del regime.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche la revoca dell’opzione precedentemente comunicata deve essere effettuata indicando tale scelta nella dichiarazione IRAP da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare la revoca per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali.
Opzione soggetti neo costituiti
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 17.12.2015, ha approvato il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” e le istruzioni per la compilazione, per i soggetti che devono esercitare l’opzione e si trovino nel primo anno di attività.
Con specifico riferimento ai contribuenti costituiti nel 2016, e che vogliono optare sin dalla loro costituzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di bilancio, il provvedimento direttoriale in commento precisa che tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello di comunicazione dell’opzione, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (30 settembre 2016).
ATTENZIONE
In nessun caso l’opzione per i soggetti neo costituiti potrà essere comunicata nella prima dichiarazione IRAP.