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Reverse charge, contratto da scomporre

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Per applicare in modo corretto il reverse charge in edilizia può essere necessario scomporre i singoli contratti. Solo così si possono superare le difficoltà evidenziate all’indomani dell’estensione del meccanismo dell’inversione contabile Iva alle prestazioni di servizi «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Un ampliamento previsto dalla legge di Stabilità del 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190 del 2014 ), che, dal 1° gennaio 2015, ha introdotto la lettera a-ter) all’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 . A creare problemi agli operatori è stata soprattutto l’individuazione delle prestazioni di «completamento» degli edifici.

Doppia verifica

In base alle istruzioni fornite dall’agenzia delle Entrate, attraverso le circolari 14/E e 37/E del 2015, occorre fare due verifiche per applicare correttamente il reverse charge: la prima riguarda l’eventuale scomposizione dell’intervento realizzato dal prestatore; la seconda riguarda la corretta individuazione delle singole prestazioni svolte, attraverso l’identificazione del corrispondente codice Ateco2007.

Con la circolare 14/E del 2015, l’Agenzia ha individuato tutti i codici attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’inversione contabile, indicando il preciso codice Ateco 2007. Per quanto riguarda, per esempio, le opere di installazione di impianti relativi a edifici, tra i servizi coinvolti dal reverse charge ci sono quelli che rientrano nel codice 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) e quelli che rientrano nel codice 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).

Per le prestazioni previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del Dpr 633/72, il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere sia dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti sia dalla tipologia di attività esercitata. Per queste fattispecie, occorre individuare le singole prestazioni che rientrano in un contratto complesso.

Le singole prestazioni

Se viene stipulato, per esempio, un contratto per la manutenzione straordinaria di un edificio, non esistono una specifica attività e un corrispondente codice Ateco che individua la “manutenzione straordinaria”. L’intervento, infatti, è costituito da una serie di “sottoprestazioni” che vanno individuate per applicare correttamente il reverse charge, perché «attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria», come ha chiarito l’Agenzia.

Quindi, nel caso della manutenzione ordinaria o straordinaria di un edificio, è necessario individuare le singole opere di cui si compone l’intervento. Ad esempio: manutenzione di impianto elettrico, sostituzione di infissi, fornitura e posa in opera di nuovi rivestimenti per pavimenti. Una volta fatta la scomposizione, si devono individuare le prestazioni oggetto di inversione contabile, facendo riferimento a quanto indicato nella circolare 14/E del 2015, e quelle che invece seguono le regole ordinarie.

Se la scomposizione è problematica per la presenza di un contratto unico di appalto, non si applica l’inversione contabile ma l’Iva si determina con le regole ordinarie anche se le prestazioni, individualmente, avrebbero dovuto seguire il reverse charge.

La complessità del contratto è riconosciuta non solo nel caso di un contratto unico di appalto che ha per oggetto la costruzione di un edificio, o interventi di restauro e di risanamento conservativo, ma anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, che comprende prestazioni soggette a reverse charge, avente a oggetto «interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lettera b) dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 380 del 2001». Questi interventi, dopo le modifiche introdotte all’articolo 3 del Dpr 380 dal decreto legge 133/2014 , sono stati fatti rientrare tra le manutenzioni straordinarie.

Iva «variabile» Quando si applica il regime del reverse charge in edilizia

Prestatore Committente Tipo di prestazione Regime Iva applicabile
 
Qualunque
 
Soggetto passivo Iva
Servizi di pulizia di beni immobili  
Reversecharge
Qualunque Soggetto passivo Iva Servizi di demolizione Reversecharge
 
Qualunque
 
Soggetto passivo Iva
Servizi di installazione di impianti  
Reversecharge
 
Qualunque
 
Soggetto passivo Iva
Servizi di completamento relativi a edifici  
Reversecharge
 
 
Qualunque
 
 
Soggetto passivo Iva
Servizi indicati in precedenza e altri servizi inseriti in contratti complessi e non facilmente scomponibili  
Regime Iva ordinario
 
Qualunque
 
Soggetto non passivo Iva
 
Tutti i servizi sopra indicati
Regime Iva ordinario
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007 Appaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007 Servizi(diversi da quelli previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a­ ter, Dpr633/72), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile  
 
Reverse charge
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007 Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007 Servizi(diversi da quelli previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a­ ter, Dpr633/72), compresala prestazione di manodopera, rese nel settore edile  
 
Reverse charge
Subappaltatoreche svolgeattivitàprevista dallasezione Fdella classificazione Ateco 2007  
Costruttore o soggetto che effettualavori di recupero
Servizi(diversi da quelli previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a ­ter, Dpr633/72), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile  
 
Regime Iva ordinario
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007  
 
Soggetto nonpassivo Iva
Servizi(diversi da quelli previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a ­ter, Dpr633/72), compresala prestazione di manodopera, rese nel settore edile

Regime Iva ordinario

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