Un contribuente, in seguito al mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, aveva ricevuto un iscrizione di ipoteca su tutti i suoi beni immobili, avverso la quale ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, eccependo, in via principale, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta da alcuna comunicazione preventiva.
Il Collegio giudicante, dando ragione al contribuente, ha osservato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19667 del 2014) “hanno avuto modo di sottolineare la nullità dell’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente in violazione dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione della prevista adozione di un atto o provvedimento in grado di incidere negativamente sui diritti e interessi del contribuente stesso”.
FONTE: FISCAL FOCUS
http://www.iltuotributarista.it/ipoteca-nulla-senza-preventiva-comunicazione/
http://www.iltuotributarista.it/3816-2/