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Per il bonus mobili non è necessario il bonifico agevolato

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Per usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento” o “bonus mobili”) non è necessario il bonifico “parlante”.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che per beneficiare del “bonus arredamento” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:

  • bonifico bancario o postale ordinario (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio, si veda “Bonus mobili anche per familiari conviventi” del 1° luglio 2016);
  • carte di credito o carte di debito (es. bancomat). In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29, § 3.6).

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, per motivi di semplificazione, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste spa (bonifico agevolato soggetto a ritenuta, cfr. circ. 31 marzo 2016 n. 7).

Si ricorda che, successivamente all’introduzione dell’agevolazione, le prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 4 luglio 2013 n. 100 precisavano che i contribuenti dovessero eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Pertanto, secondo le prime precisazioni (ora superate), i bonifici dovevano contenere:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In seguito, con la circ. n. 29/2013 (§ 3.6), la stessa Agenzia ha ammesso, ai fini dell’accesso all’agevolazione e per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, di effettuare il pagamento mediante le carte di credito o di debito.
Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’art. 25 del DL 78/2010 è conseguenza del bonifico “agevolato”, è stato da subito evidente come, nel caso in cui il pagamento avvenisse in altri modi, la ritenuta non sarebbe stata applicata. I vari metodi di pagamento concessi (bonifico o carte elettroniche) per il pagamento di mobili/elettrodomestici, quindi, non erano indifferenti né per il negoziante o l’artigiano che forniva i beni agevolati, né per gli acquirenti (che evitavano di dover effettuare un bonifico mediante i sistemi informatici o addirittura presentandosi agli sportelli di banche o poste).

Rilevanza dello scontrino fiscale

Infine, si ricorda che, ai fini della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2014 (§ 5.4) è stato chiarito che:
– lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura;
– lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se è riconducibile al contribuente/titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

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