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Imposta di bollo sulle fatture

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In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Pertanto quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.

Va invece applicata (nella misura di 2,00 euro) l’imposta di bollo, esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamentiriguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
  • sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge (circolare n. 37/E/06).

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
  • le fatture non imponibili  per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • escluse (art.15 Dpr.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).

La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

Come stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c., l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce ma il costo deve essere sostenuto dal cliente.

Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.

Si precisa che, nel caso in cui, ad esempio a causa di smarrimento, sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).

Imposta di bollo su fatture
Importo Fattura (senza IVA) Imposta di bollo
SI/NO
Superiore a 77,47 euro Si
Pari o inferiore a 77,47 euro No

 

Documenti soggetti a marca da bollo

La tabella che segue, fornisce un riepilogo delle operazioni la cui fatturazione è assoggettata all’assolvimento dell’imposta di bollo, sempreché l’importo della fattura da emettere sia superiore a 77,47 euro. La tabella richiama il tipo di operazione e la norma di riferimento.

Fatture soggette a imposta di bollo
Tipologia di operazione Fattura e riferimento normativo
Operazioni fuori campo Iva Fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72
Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali Fatture emesse ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72
Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) Fatture emesse ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. 533/1972
Operazioni esenti IVA Fatture emesse ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972
Operazioni escluse IVA Fatture emesse ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/1972
Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci. Fatture emesse ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972
Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario Fatture emesse da soggetti che operano in regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) o da soggetti che operano in regime forfettario (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015). La necessità di assolvimento dell’imposta di bollo è precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016

 

Documenti non soggetti ad imposta di bollo

La tabella che segue, riepiloga, invece, le fatture non soggette ad imposta di bollo, anche se di importo superiore a 77,47 euro.

Fatture soggette a imposta di bollo
Tipologia di operazione Note
Operazioni in reverse charge Lo chiarisce la Circolare n. 37/E/2006
Operazioni con IVA assolta all’origine Es. tabacchi e prodotti editoriali
Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a)
e b) DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate “cessioni interne”, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraUE, se la cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l’imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi l’imposta di bollo va assolta)

Modalità di pagamento

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica.

Fatture soggette a imposta di bollo  
Tipologia di operazione Fattura e riferimento normativo Note
Fattura cartacea
 
Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) attaccato poi alla fattura originale e consegnata al cliente. Il contrassegno è dotato di un identificativo Sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la seguente dicitura
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID………….
Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (da richiedere telematicamente con compilazione dell’apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell’anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l’eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali Sulla fattura emessa occorre riportare la seguente dicitura
imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Fattura elettronica Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Agenzia Entrate Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile dell’anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

 

4 Commenti

  1. Operazioni con IVA assolta all’origine … circolare o qualsiasi altra fonte che lo stabilisce? Nessuno è stato ancora in grado di dirmelo … nel frattempo l’ADE recupera l’imposta di bollo assente sulle fatture dei prodotti editoriali art. 74 superiori a 77,47 euro
    La disamina così curata e precisa sarebbe completa e perfetta!
    Grazie.

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