Grazie all’istituto del ravvedimento operoso, c’è ancora tempo per rimediare alle omissioni ed errori relativi alla dichiarazione Imu-Tasi del 2015, scaduta lo scorso 30 giugno.
Da quest’anno, fino al 30 luglio, si potrà usufruire della sanzione ridotta del 5 per cento.
Non sono regolarizzabili gli immobili merce delle imprese costruttrici, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013, tali unità, se non locate, sono totalmente esenti da Imu. La norma prevede che il contribuente debba presentare, a pena di decadenza, la denuncia tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo. Ne consegue che se un’impresa ha applicato nel corso del 2015, per la prima volta, l’esenzione per determinate unità immobiliari, avrebbe dovuto necessariamente rispettare il termine: se non lo ha fatto, l’agevolazione è decaduta.
L’obbligo della denuncia Imu, non sussiste per la gran parte delle variazioni immobiliari che, transitando per il sistema di interscambio dei dati catastali (Mui – modello unico informatico), in quanto i dati sono conoscibili da parte dei Comuni.
Dalle istruzioni alla compilazione della denuncia Imu, si desume che non è neppure necessaria l’indicazione delle pertinenze. L’unico adempimento, in questi casi, è il pagamento dell’imposta alle scadenze di legge.
Ipotizziamo allora un contribuente che abbia acquistato un fabbricato nel corso del 2015, con l’intervento del notaio. Entro lo scorso 30 giugno egli non avrebbe dovuto presentare alcuna denuncia. E qualora il possessore non avesse pagato le imposte l’anno scorso, l’unica violazione da regolarizzare sarebbe stata quella dell’omesso versamento, entro il termine “lungo” del 30 giugno scorso, senza ulteriori chance di ravvedimento. Invece, è obbligatorio denunciare l’acquisto di un’area fabbricabile e le sue variazioni di valore. |
Il contribuente è tenuto a dichiarare la data di inizio e di fine dello stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile, a meno che il Comune non ne sia a conoscenza per altre vie (come l’ordinanza di sgombero del fabbricato).
Se l’omissione o l’infedeltà dell’adempimento dichiarativo si è accompagnata a pagamenti omessi o insufficienti, la violazione da regolarizzare è solo quella dichiarativa che “assorbe” l’illecito sul versamento. Se la violazione è l’omessa presentazione della denuncia, il ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza costa il 10% dell’imposta non versata (un decimo del 100%).
Con la riforma delle sanzioni (si veda l’altro articolo) è stato poi introdotto il termine breve di 30 giorni, entro il quale la sanzione base è dimezzata. Dunque la tardiva denuncia presentata entro il 30 luglio comporta una sanzione ridotta del 5 per cento. Oltre la scadenza di 90 giorni, è corretto ritenere che il ravvedimento sia ancora possibile entro il 30 giugno 2017, con il pagamento della sanzione ridotta del 12,5% (un ottavo del 100%).
Se la dichiarazione è infedele, invece, è possibile la regolarizzazione intermedia entro 90 giorni, con il versamento della sanzione ridotta del 5,56% (un nono del 50%), insieme alla presentazione della denuncia corretta. Superati i 90 giorni, anche in questo caso il termine ultimo è il 30 giugno 2017, con applicazione della sanzione ridotta del 6,25% (un ottavo del 50%) e sempre con la maggiorazione degli interessi legali.
Fonte: ilsole24 ore