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LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2016

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Vediamo le novità del modello 770/2016 per l’anno d’imposta 2015.

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La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di tre parti:

  • la Certificazione unica;
  • il mod. 770/Semplificato e
  • il mod. 770/Ordinario.

La certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015.

Il Mod. 770/Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Il Mod. 770/Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

1. Modello 770/Semplificato  

Il Mod. 770/semplificato contenente i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente) deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario.

I sostituti d’imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, inviano entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica), solo il Mod. 770/semplificato. Per effetto della «proroga di Ferragosto» il termine di presentazione del Mod. 770/2016 slitta al 22 agosto.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2015, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, i dati contenuti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente), relativi al Mod. 770/Semplificato dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV, SX e SY del Mod. 770/Ordinario.

In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d’imposta 2015, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/Semplificato (22 agosto).

Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770/Ordinario, può, peraltro, produrre il modello 770/Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente) qualora non abbia operato compensazioni «interne» ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti al Mod. 770/Semplificato e quelli relativi al Mod. 770/Ordinario.

Le istruzioni allegate al modello 770/Semplificato prevedono che sia data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il citato modello inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • che non siano state effettuate compensazioni «interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

2. Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/Semplificati i soggetti che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, D.P.R. 600 /1973 e art. 33, co. 4, D.P.R. 42/1988. Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i trust;
  • i condomini;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29, D.P.R. 600/1973;
  • curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.

3. Composizione del Modello 770/Semplificato

La dichiarazione Mod. 770/Semplificato contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’art. 25, D.L. 78/2010.  Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Il frontespizio è composto:

  • nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto;
  • nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

VARI PROSPETTI

Prospetto

Descrizione

ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive

SV

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti

SX

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 445/1997 e ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997

SY

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’art. 25, D.L. 78/2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

Prospetto ST

Il prospetto ST si compone di due sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770/Semplificato, abbiano trasmesso le sole Certificazioni lavoro dipendente, le istruzioni precisano che nei relativi prospetti ST e SV non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Analogamente, il sostituto d’imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Prospetto SV

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Le istruzioni allegata alla dichiarazione del modello 770/Semplificato precisano che, con l’art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 1, co. 143, L. 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef sia attribuito direttamente ai Comuni di riferimento.

Con riferimento ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale.

L’esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento.

Di conseguenza, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi Comuni.

Le istruzioni evidenziano che nelle ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Dati da inserire nel prospetto SV

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

  • alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2015 con riferimento all’anno 2014, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2015 con riferimento all’anno 2015. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all’Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2015;
  • alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all’Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2015 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere, altresì, indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2015 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2016 con riferimento all’anno 2015.

Prospetto SY

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 maggio 2016 ha fornito alcune indicazioni in merito ai redditi di lavoro autonomo erogati ai contribuenti stranieri privi di codice fiscale per i quali non è stato possibile procedere all’invio della Certificazione Unica.

Con il citato provvedimento, in particolare, l’amministrazione ha introdotto una sostanziale modifica del prospetto SY del modello 770/2016, aggiungendo alle consuete sezioni dedicate alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (sez. I e II), nonché alle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici disposti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta (Sezione III), la sezione IV riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8, della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di quattro sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale, la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. e la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

4. Mod. 770/Ordinario

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/Ordinario  i  soggetti che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari,  compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

5. Composizione del Modello 770/2015 Ordinario

La dichiarazione Mod. 770 Ordinario, si compone di un frontespizio e di quadri staccati; il frontespizio è composto:

  • nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario.

QUADRI STACCATI del MODELLO 770/ORDINARIO

Quadro

Descrizione

SF

È relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti

SG

È relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale

SH

È relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

SI

È relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2015

SK

È relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti

SL

È relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto

SM

È relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta

SO

È relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, co.1, D.Lgs. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, co. 1, lett. da c) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986 e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’Ivie per i soggetti da essi rappresentati

SP

Relativo alle ritenute operate sui titoli atipici

SQ

È relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter, D.P.R. 600/1973

SS

È relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione

ST

È concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive

SV

È relativo alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti

SX

È relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997 e al prospetto per le attività emerse

SY

È relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25, D.L. 78/2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

Quadro SF

Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2015, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere, altresì, utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, co. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del co. 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

  • redditi di capitale di cui all’art. 26-bis, D.P.R. 600/1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996 (si veda la tabella SH – Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list), posta nell’Appendice delle istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni. Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all’art. 26-bis, D.P.R. 600/1973. Si precisa, altresì, che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l’esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;
  • interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 23 co. 1, lett. b), D.P.R.  917/1986);
  • interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
  • redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

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