L’Inps, con la circolare 5 luglio 2016, n. 121, ha illustrato il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 8/2016, relativo alla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che prevede due distinte fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, per gli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli importi omessi inferiori a tale soglia.
Tuttavia, in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, è prevista la non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Conseguentemente, è esclusa l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (diffida obbligatoria), risultando esclusivamente applicabile la procedura di cui agli artt. 14 e 16 della L. n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta).
Violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016
L’art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo. La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Determinazione della soglia di euro 10.000 annui
Ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui, individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Nello specifico, i versamenti che concorrono alla determinazione della suddetta soglia sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). L’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione. Pertanto, il valore soglia di euro 10.000 è determinato rispetto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.
Violazioni in corso di accertamento alla data del 6 febbraio 2016
Costituiranno oggetto di un’unica attività sia la gestione delle violazioni rilevate, in vigenza della pregressa disposizione, per le quali non si era ancora proceduto alla notifica della contestazione nei confronti del responsabile, sia la gestione delle violazioni per le quali le Sedi territoriali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, avevano già proceduto alla contestazione della violazione essendo ancora in corso l’attività diretta ad effettuare la denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, della legge n. 638/1983.
Violazioni superiore ad Euro 10.000
Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’annualità considerata l’importo di euro 10.000, seppure l’illecito assuma in tali casi rilevanza penale, si dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato. L’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. L’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione verrà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità. A conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso alla denuncia del reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.