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Come usufruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

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Con la risoluzione n. 51 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo “6869”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti del Mezzogiorno mediante modello F24.

L’art. 1, commi 98-108 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si ricorda infatti, ha introdotto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite nelle Regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

L’agevolazione non si applica né alle imprese in difficoltà finanziaria, né alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, dell’industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Inoltre, danno diritto al credito gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi (nello specifico, macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

La misura del bonus cambia in base alle dimensioni aziendali:
– 20% per le piccole imprese;
– 15% per le medie imprese;
– 10% per le grandi imprese.

L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
Viene, però, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali (1,5 milioni di euro per le piccole imprese, cinque milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese).

L’art. 1 comma 103 della L. 208/2015 prevede l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi del credito, di presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il modello F24 si può presentare solo tramite Entratel o Fisconline.

Con provvedimento del 24 marzo 2016, l’Amministrazione finanziaria ha poi fissato le modalità di fruizione e il modello da inviare stabilendo che:
– la trasmissione telematica delle comunicazioni sia effettuata utilizzando il software denominato “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia;
– il beneficiario possa utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

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