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Start up la nuova modalità di costituzione

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Con decreto direttoriale del 1° luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle s.r.l. start-up innovative. Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it. Le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016 al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni in esso contenute.

Le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10 bis dell’articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33., sono state indicate nella circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
In deroga a quanto stabilito dalle norme del codice civile, il Ministero è intervenuto con decreto del 17 febbraio u.s., predisponendo un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up.
Il Ministero ha chiarito preliminarmente che il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, le Camere di Commercio potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 ha, dunque, regolato esclusivamente il modello standard alternativo, tracciando in via generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Per un raccordo tra le norme codicistiche e la disciplina del comma 10 bis citato si è reso necessario:
– richiedere alle parti costituenti importanti oneri formali a cui attenersi tra cui quello dell’impronta digitale con la sottoscrizione elettronica;
– continuare a predisporre i controlli da parte degli uffici ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria che, nonostante l’originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva;
E’ specificato inoltre che l’ufficio ricevente dovrà:
– verificare che, l’oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;
– verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti;
– effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo e, ove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o dei contraenti, applicare l’articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 attraverso l’utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale.
Infine il Ministero, nella circolare si occupa della modalità di iscrizione provvisoria dell’atto costitutivo in sezione ordinaria che perdura sino a che l’ufficio non verifica definitivamente l’esistenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualificano la start-up, e non provveda all’iscrizione della stessa in sezione speciale.
Effettuata l’iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell’indicazione della iscrizione provvisoria.

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