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“Sospensione Legale” prime indicazioni operative Inps

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L’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto, con i commi da 537 a 543, l’istituto delle “Sospensioni Legali”, in base al quale gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte in Cartella o richieste tramite Avviso di Addebito a seguito della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito non esigibile.

Tra quelle elencate dalla legge stessa, vengano annoverate:

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso (Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159).

A corredo della suddetta richiesta il contribuente deve presentare all’Agente della Riscossione competente anche la documentazione comprovante il suo diritto.

A fronte di tale dichiarazione l’Agente:

– inserisce nei propri sistemi la cd. “Sospensione Legale” di cui dà notizia all’INPS tramite i flussi telematici;

– trasmette, al di fuori dei flussi telematici, tramite PEC indirizzata alla Sede competente con oggetto “Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013”, la domanda compilata e la relativa documentazione.

La Sede Inps competente, effettuate le verifiche del caso, provvede:

– ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento/sgravio o di sospensione dell’Avviso/Cartella, se sono confermate le ragioni del contribuente e se non sono già presenti in archivio gli stessi provvedimenti;

– a trasmettere al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione da quest’ultimo effettuata, al fine della ripresa delle attività di recupero del credito dell’Istituto, nel caso in cui non fossero confermate le ragioni del debitore;

– a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, tramite PEC, anche all’Agente della Riscossione.

Il processo sopra descritto è stato delineato dal legislatore secondo tempi e scadenze ben precise evidenziate dall’Istituto con messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013.

Si evidenziano adesso le modifiche apportate alla suddetta normativa dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 che ha riformato alcuni aspetti della disciplina delle “sospensioni legali”.

1. Innanzitutto, è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la “sospensione legale”.

2. In secondo luogo, è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della “sospensione legale” la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

3. È stato, inoltre, soppresso il termine di 60 giorni, previsto dal successivo comma 539, per l’invio da parte dell’Inps al contribuente e al competente Agente dalla Riscossione della conferma della correttezza della documentazione prodotta.

Pertanto il processo riformato prevede che:

– «Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi».

– «l’ente creditore, (entro il termine di 220 giorni previsto dal comma successivo) tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo».

4. L’art. 1 del decreto in esame ha, ancora, aggiunto il comma 539-bis il quale prevede che «la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 – tesa ad ottenere la sospensione legale – non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione». Viene così scoraggiato l’eventuale utilizzo dello strumento a fini esclusivamente dilatori del recupero del credito.

5. Infine, al comma 540, viene mantenuto il termine dei 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, entro il quale l’Ente creditore deve effettuare:

– la comunicazione al debitore stesso dell’esito dell’esame della dichiarazione;

– la trasmissione all’Agente della riscossione del relativo flusso informativo (provvedimento), di cui al comma 539.

Trascorso tale termine, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’Agente della Riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore. È stato quindi previsto che: «L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 o, comunque, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito».

A partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto (D.Lgs. 159/2015), pertanto, anche qualora la comunicazione dell’esito al debitore e il relativo flusso informativo all’Agente non siano stati inviati dall’Ente creditore entro il termine dei 220 giorni, l’annullamento suddetto non opera più quando ci si trovi:

– di fronte ad una sospensione disposta dal giudice o, in via amministrativa, dall’Ente;

– in presenza di una sentenza di annullamento del credito non ancora passata in giudicato.

Attesa la rilevanza delle disposizioni citate, al fine di evitare contestazioni e problemi per il recupero dei crediti dell’Istituto, si evidenzia l’opportunità che, di fronte ad ogni richiesta presentata, le strutture territoriali competenti definiscano in ogni caso nei termini prescritti le attività previste dalla normativa in questione (con particolare attenzione alle comunicazioni all’utente e all’agente della riscossione).

Si segnala, infine, che è in corso di implementazione una procedura di gestione e definizione delle “Sospensioni Legali” e di registrazione dell’attività già svolta, il rilascio della quale verrà comunicato con successivo messaggio.

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