L’articolo 2135, comma 1, cod. civ. definisce l’imprenditore agricolo come colui che esercita alternativamente una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- selvicoltura e
- allevamento di animali.
Il successivo comma 2 si premura di delineare compiutamente come debbano essere svolte le suddette attività, introducendo un concetto basilare, quello del ciclo biologico; infatti, il nostro imprenditore agricolo è colui che esercita, nel contesto di una delle attività di cui sopra, un intero ciclo biologico o comunque una fase necessaria dello stesso.
Ecco che allora qualche considerazioni in più deve essere fatta, atteso che quando si cala l’analisi da un punto di vista squisitamente tributario, il Legislatore con l’articolo 32, Tuir, si allinea integralmente a quanto previsto civilisticamente.
La silvicoltura, sebbene rappresenti una specificazione della coltura sul fondo, rientra comunque nella nozione in senso lato.
La silvicoltura può essere definita come “l’attività tecnica svolta al fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco entro cicli regolari di tempo”.
Ne deriva che, per aversi selvicoltura sarà necessario non limitarsi all’estrazione del legname dal bosco, attività che rientra a pieno titolo tra quelle commerciali, bensì procedere alla sua coltivazione avendo cura di tutelarne le caratteristiche proprie.
Fino ad adesso abbiamo parlato di selvicoltura intesa come attività di cura di un bosco, a questo punto bisogna anche domandarsi che cosa debba intendersi per bosco o selva.
A tal fine torna utile il D.Lgs. 227/2001, integralmente dedicato alla riforma del settore, che innanzitutto parifica i concetti di bosco, selva e foresta, per poi demandare alle singole leggi regionali la delimitazione concettuale, pur nel rispetto di:
- valori minimi di estensione;
- ampiezza e frequenza delle radure che si intermezzano con il bosco e
- eventuali fattispecie che non si possono mai considerare quali bosco.
Sono parificati, inoltre, ai boschi:
- i fondi con obbligo di rimboschimento;
- le zone forestali temporaneamente prive di coperture arboree e arbustive e
- le radure e superfici, di estensione inferiore ai 2mila mq., che interrompono la continuità boschiva.
Interessante e utile è notare come il Legislatore, nel definire il concetto di bosco, foresta e selva abbia espressamente escluso l’arboricoltura da legno e cioè la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e tutti gli impianti di frutticoltura.
Definito il concetto di bosco e selva e tornando alle attività che possono considerarsi quali agricole, si può dire che la produzione boschiva comprende sicuramente il legno ottenuto dal taglio delle piante giunte a maturazione ed anche i prodotti del sottobosco.
È il caso di precisare che, nell’ipotesi in cui il selvicoltore proceda alla vendita delle piante ancora “in piedi” e il taglio vero e propria avvenga a cura del soggetto che acquista il legname al fine della sua rivendita, l’operazione di taglio rappresenta un’attività commerciale.
Attenzione, questo non vuol dire che colui che coltiva un fondo procedendo alla piantumazione di pioppi o ancora, chi è proprietario di un sughereto, non sia un imprenditore agricolo che dichiara un reddito catastale ai sensi ed effetti di cui all’articolo 32 Tuir.
A tal fine, infatti, è “sufficiente” che il nostro imprenditore rispetti i due requisiti richiesti:
- soggettivo – è necessario condurre un fondo a titolo di proprietà o locazione in quanto, in caso contrario, non si ha un redito agrario da dichiarare e
- oggettivo – l’attività deve essere rispettata entro i parametri della potenzialità del terreno stesso.
Sul punto consta, in senso conforme a quanto sopra riportato, una datata prassi dell’Amministrazione finanziaria, la risoluzione n.2/668 dell’8 luglio 1975 con cui è stata assegnata natura commerciale all’attività svolta da un soggetto che di fatto svolgeva una reale attività di forestazione ma che nella praticità lo faceva su di un terreno che non conduceva né a titolo di proprietà, né in forza di un contratto di locazione o di comodato.
Al contrario, non potrà mai negarsi natura agraria all’attività di piantumazione e successiva coltivazione di qualsivoglia piantagione, effettuata su un proprio terreno, sempreché tale attività consista nel completamento di un intero ciclo biologico delle piante o di una fase necessaria dello stesso.
Sul punto si segnala come il Legislatore, con l’articolo 4, comma 13-quater, D.Lgs. 101/2005, abbia precisato che l’attività esercitata da parte di imprenditori agricoli consistente nella cura e sviluppo del ciclo biologico relativo a organismi vegetali che sono destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, effettuata con cicli colturali che non superano il quinquennio e che sono reversibili al termine degli stessi, nel caso in cui sia svolta su terreni non boscati, è ricondotta tra le attività di coltivazione del fondo e non soggiace alle regole proprie relative a boschi e foreste.
Fonte: ecnews