La tassazione dei dividendi ha subito delle rilevanti modiche prima ad opera del D.L. 21 aprile 2014, n. 66 conv. con modif. con L. 23 giugno 2014, n. 89 e successivamente con l’intervento della Legge di Stabilità 2015.
In particolare, gli artt. 3 e 4, D.L. 66/2014 hanno previsto l’incremento della ritenuta dal 20% al 26% per i dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti dal 1° luglio 2014.
In via generale: i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti nel 2013 e fino a giungo 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato una ritenuta a titolo d’imposta del 20%; i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate che sono stati percepiti a partire dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato invece una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
1. Persone fisiche non imprenditori fiscalmente residenti in Italia
Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, la disciplina è rinvenibile nell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per definire in maniera puntuale le modalità di tassazione dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori è necessario far riferimento:
- alle provenienza del dividendo, ovvero società italiana o società estera, e all’interno dei soggetti esteri distinguere ulteriormente tra soggetti a fiscalità ordinaria e soggetti a fiscalità privilegiata;
- alla individuazione della caratteristica delle partecipazioni.
Infatti, la partecipazione può essere qualificata o non qualificata; in particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Partecipazioni qualificate in società italiane
Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate in società di capitali fiscalmente residenti in Italia, questi sono imponibili per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).
Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata.
In assenza della dichiarazione, la società erogante deve applicare la ritenuta prevista per le partecipazioni non qualificate.
È da precisare che, in base alle disposizioni dell’art. 1, D.M. 2.4.2008, si prevede che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2007, si considera prioritariamente distribuito l’utile prodotto fino al 2007 e quindi tassato in capo ai soci al 40%.
Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007.
Partecipazioni in società non residenti
L’altra ipotesi oggetto di analisi è l’erogazione di dividendi da parte di un soggetto estero, effettuando una distinzione tra soggetti a fiscalità ordinaria e soggetti a fiscalità privilegiata, e distinguendo, altresì, per i dividendi erogati da soggetti a fiscalità ordinaria, tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.
In via generale, sugli utili da partecipazioni in enti non residenti corrisposti a persone fisiche residenti in Italia non imprenditori deve essere operata una ritenuta del 26% dagli intermediari che intervengono nella riscossione, tenendo conto che la ritenuta è applicata in relazione a due fattori:
- la riconducibilità degli utili a partecipazioni qualificate o non qualificate;
- la residenza fiscale della società che distribuisce, ovvero residenza fiscale in paese a fiscalità ordinaria o residenza fiscale in paesi a fiscalità privilegiata.
Per gli utili percepiti da persone fiscalmente residenti in Italia nel 2014, provenienti da società estere, è necessario distinguere:
- quelli percepiti entro il 30.6.2014 sui quali si applicava la ritenuta a titolo d’imposta del 20%;
- quelli percepiti a partire dall’1.7.2014 sui quali si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
2. Dividendi di fonte estera («white list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
Nell’affrontare la questione, è opportuno sottolineare che in ambito internazionale occorre sempre mettere in relazione le norme nazionali con le norme convenzionali tenendo presente la prevalenza delle seconde sulle prime.
Infatti, essendo lo scopo dei trattati quello di eliminare o mitigare la doppia imposizione, mediante gli stessi vengono posti dei limiti al potere impositivo dello stato della fonte.
Nella pratica, si deve tenere conto che i dividendi distribuiti da società non residenti possono preventivamente essere assoggettati a ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce.
Nella determinazione delle ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il Modello Ocse stabilisce all’art. 10 che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il Paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.
I trattati stipulati dall’Italia sono generalmente compatibili con il prototipo convenzionale fornito dal Modello Ocse.
La ritenuta operata nello Stato estero costituisce, generalmente, per la persona fisica percipiente residente in Italia, un credito d’imposta (art. 165, co. 10, Tuir).
A) Partecipazioni non qualificate
L’art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare dei dividendi percepiti che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione, sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente.
In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti l’intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul netto frontiera
È da evidenziare che l’art. 27, co. 4-bis, D.P.R. 600/1973 prevede che la ritenuta sia applicata sul netto frontiera ovvero al netto delle ritenute operate nello Stato estero (C.M. 26/E/2004).
Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18, Tuir stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad una imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.
Il contribuente dovrà quindi versare una imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.
B) Partecipazioni qualificate
Nel caso di partecipazioni qualificate, l’art. 27, co. 4 lett. a), D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del 26% che, tuttavia, è a titolo d’acconto e non a titolo di imposta ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente.
Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico PF ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all’estero.
Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate.
L’art. 27, co. 4-bis stabilisce che «le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero».
In tale sede, si può rilevare come, sostanzialmente, l’effetto della doppia imposizione sia solitamente parzialmente attenuato oltre che dal meccanismo interno del tax credit, anche grazie alla presenza dei trattati contro le doppie imposizioni che, in genere, fissano un limite massimo alla ritenuta applicabile nel Paese da cui provengono i dividendi.
Poiché il dividendo estero concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile del percettore italiano (per il 49,72% o per il 40%) allo stesso modo sarà limitato il credito d’imposta da vantare in Italia per la ritenuta applicata all’estero (art. 165, co. 10, Tuir).
Nel caso di utili relativi a partecipazioni qualificate, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate, con la possibilità di scomputo della sola aliquota convenzionale mentre l’eventuale eccedenza non potrà che essere richiesta all’Amministrazione fiscale dello Stato estero a rimborso e in caso di ottenimento non dovrà essere nuovamente assoggettata a tassazione.
Chiarimenti sul tema erano già intervenuti con la R.M. 104/2001.
La citata risoluzione afferma infatti se la ritenuta è stata effettuata in misura eccedente all’aliquota convenzionale, la maggiore imposta subita non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare nello stato estero.
In riferimento all’esempio proposto, benché la Convenzione prevedesse l’applicazione di un’aliquota massima del 15%, lo Stato estero applica una ritenuta del 20%. La differenza del 5% non può essere recuperata tramite il credito d’imposta che sarà calcolato sulla ritenuta convenzionale (30.000). La differenza potrà essere chiesta a rimborso.
3. Dividendi di fonte estera («black list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
In base all’art. 47, co. 4, Tuir sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli indicati nella white list di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis; come noto, tale decreto deve ancora essere emanato per cui si fa riferimento al D.M. 21 novembre 2001.
Tuttavia, bisogna tener conto che:
- in caso la società paradisiaca sia stata tassata per trasparenza (Cfc), gli utili incassati dal socio persona fisica fiscalmente residente in Italia non saranno più tassabili;
- qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167, co. 5, lett. a), Tuir, la società paradisiaca non sarà tassata per trasparenza e i successivi utili saranno tassati integralmente con l’applicazione di ritenuta a titolo di acconto del del 26% (20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014);
- qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167, co. 5, lett. b), Tuir dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si applicano le regole tema di utili di fonte estera white list.
Quindi:
- si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
- l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26 % nel caso di partecipazione non qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati regolamentati.