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La trasferibilità dei crediti irpeg/ires con la cessione d’azienda

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 In linea generale, la cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso è resa possibile dall’art. 43-bis del DPR 602/73 che richiede, come formalità necessarie la redazione dell’atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e la notifica all’Amministrazione finanziaria.

Risultano, così, osservate le disposizioni degli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 e rispettato il principio dettato dall’art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto, se da questi accettata ovvero se a questi notificata.

L’art. 43-bis comma 2 del DPR 602/73 stabilisce, poi, che il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione.

La procedura semplificata

Oltre alla cessione effettuata ai sensi del citato art. 43-bis, è possibile applicare il successivo art. 43-ter del DPR 602/73, il quale disciplina una particolare procedura per la quale le eccedenze IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui al RD 18 novembre 1923 n. 2440.

In particolare, l’art. 43-ter del DPR 602/73 ha introdotto una procedura “semplificata”, in quanto la notifica al debitore, ossia all’Amministrazione finanziaria, si considera perfezionata a seguito dell’indicazione, da parte del cedente, nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RK del modello UNICO SC):
– degli estremi del cessionario (codice fiscale) e
– dell’ammontare del credito ceduto.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, anche le eccedenze IRES ricevute in forza della procedura di cui all’art. 43-ter non possono essere a loro volta cedute (cfr. C.M. 15 maggio 1997 n. 137).

Sul trasferimento dei crediti IRPEG/IRES ricevuti è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12552 del 17 giugno 2016, che ha chiarito che la norma che vieta al cessionario di cedere il credito oggetto di cessione ha lo scopo di evitare un’eccessiva circolazione dei crediti tributari, che indurrebbe incertezza sul creditore del Fisco.

Cessione d’azienda

Tuttavia, il trasferimento del credito può costituire l’effetto tipico di un atto, il negozio di cessione del credito, che ha come scopo quel trasferimento, ma può anche essere l’effetto di atti diversi dal negozio di cessione del credito, come avviene in caso di cessione d’azienda, perfezionatasi la quale, l’art. 2559 c.c. prevede il trasferimento dei crediti inerenti.

L’art. 43-bis del DPR 602/73 vieta al cessionario di cedere a sua volta il credito, ma non può impedire l’effetto di trasferimento del credito che sia connesso a negozi aventi scopi diversi dalla cessione, come nel caso della cessione di azienda.

Si precisa infatti che quando la cessione di un credito si verifica nel contesto di una cessione d’azienda, si applica la disciplina speciale prevista dall’art. 2559 c.c., di conseguenza, la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi fin dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Fonte: ecnews

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