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Regime speciale per i lavoratori impatriati

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Sulla G.U. 8 giugno 2016, n. 132, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 maggio 2016, del Ministro dell’economia e delle finanze contenente le disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori “impatriati”, in attuazione dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 – c.d. decreto Internazionalizzazione.

Le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del TUIR e trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni.

Il decreto specifica quali sono le ulteriori condizioni richieste:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
  • l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Sono, altresì, destinatari delle stesse agevolazioni:

  • i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La fruizione dei predetti benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, ossia gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. Infine, il beneficiario degli incentivi in parola decade, in ogni caso, dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

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