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 PER PROFESSIONISTI E PMI

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
 PER PROFESSIONISTI E PMI

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Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l’Inps ha fornito le indicazioni amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, co. 178 e ss., L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016).

Tale normativa ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% dell’ammontare dei contributi medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro 3.250 su base annua, per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati ad esclusione dei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico ed è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultavano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In attesa dell’annunciata riforma sulla piena ed effettiva tracciabilità dei voucher, l’Inps, al fine di ridurre il più possibile l’utilizzo improprio o l’abuso di tale strumento, ha modificato la procedura di richiesta telematica dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio e, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha eliminato la possibilità di acquisto tramite compensazione tra debiti e crediti (fiscali e contributivi) effettuata attraverso il Modello di pagamento F24. A renderlo noto è lo stesso Istituto di previdenza con la circolare n. 68 del 28 aprile 2016, con la quale comunica, in attuazione della R.M. 6 aprile 2016, n. 20/E che a decorrere dal 2 maggio u.s. non è più possibile acquistare voucher telematici utilizzando eventuali crediti fiscali o contributivi in compensazione nel Modello F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l’Inps ha altresì comunicato l’introduzione di nuovi aggiornamenti della procedura telematica di richiesta dei voucher.

1. Esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2016

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, co. 178 – 181, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha riproposto, ancorché con misura e durata diverse rispetto a quanto già introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

L’esonero contributivo in argomento, pur essendo una misura di riduzione del costo del lavoro realizzata con l’utilizzo di risorse statali, non risulta tale da determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale in quanto si caratterizza come un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico e in qualsiasi area del territorio nazionale.

L’applicazione pratica della norma, inoltre, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa e, di conseguenza, non è da considerare tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

2. Datori di lavoro interessati

La fruizione dell’esonero riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082, c.c., in regime di concorrenza con imprenditori privati. L’agevolazione in parola è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001. Hanno accesso alla fruizione dell’esonero in oggetto gli enti pubblici economici nonché i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

Condizioni

Per avere diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è necessario che il datore di lavoro rispetti:

  • i principi generali stabiliti in tema di agevolazioni contributive dall’art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • le specifiche statuizioni previste dall’art. 1, co. 178, della Legge di Stabilità 2016.

Condizioni normative generali in materia di agevolazioni

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31, D.Lgs. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni.

L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (sul punto la circolare rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere).

Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato). Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale.

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, la lettera a), dell’art. 31, co. 1, D.Lgs. 150/2015, stabilisce la regola generale secondo la quale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Attraverso l’introduzione dell’esonero contributivo previsto dai co. 178 e seguenti della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore mira a promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e fa sì che le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale succitato. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. unico, co. 178 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. La condizione ostativa dell’art. 31, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015 non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, L. 68/1999 per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2016 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.

Condizioni normative generali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, co. 1175, L. 296/2006 di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC);
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni normative speciali

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui trattasi è altresì subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo.

Nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo.

La sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo.

  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, co. 118, L. 190/2014 (esonero triennale).

CASI PARTICOLARI

Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione: l’esistenza di tale rapporto lavorativo non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.

Rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato: l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente.

Cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario: la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

Passaggio di dipendenti agevolati per trasferimento d’azienda: la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112, c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25/2015, in riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, co. 118, L. 190/2014, ha disposto che in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso e, quindi, ritiene che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

Precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore: non si ha diritto alla fruizione dell’esonero in quanto il rapporto di lavoro pur sottoposto ad una condizione, il superamento del periodo di prova, deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.

Assunzioni/trasformazioni effettuate da gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico il nuovo esonero può essere riconosciuto.

Riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, di rapporti di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, o parasubordinato in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato: in tali ipotesi l’esonero contributivo in argomento non può essere riconosciuto.

Datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore agevolato: preserva il diritto alla fruizione dell’esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Svolgimento nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad es. il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.): non impedisce l’accesso all’incentivo.

3. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente». Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, co. 8-11, L. 92/2012. Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato, mediante comportamenti univoci, il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, L. 68/1999;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, co. 3, D.Lgs. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l’incentivo inerente al «Programma Garanzia Giovani», di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui trattasi esclusivamente il contributo di cui al co. 4, art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

Durata e la misura dell’incentivo

L’incentivo in argomento, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • del contributo, ove dovuto, al «fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120, c.c.» (Tfr al Fondo di Tesoreria);
  • del contributo, ove dovuto, al Fis o ai fondi bilaterali e/o residuali.

Sono altresì escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento; non sono quindi soggette all’esonero contributivo biennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, co. 15, L. 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, co. 2 e 3, D.Lgs. 252/2005, destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’esonero, consiste nell’abbattimento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro. La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (euro 3.250/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (euro 3.250/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250 su base annua.

Domanda

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione «6Y», che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato «Esonero contributivo art. unico, co. 118 e seguenti, L. 190/2014 e art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015». Tale richiesta deve essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015. La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità «Contatti» del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione «esonero contributivo biennale L. 208/2015», ed utilizzando la seguente locuzione: «Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, co. 178 e seguenti».

La sede Inps territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale. I datori di lavoro con obbligo di iscrizione dei lavoratori assunti alle gestioni pensionistiche pubbliche, che intendono accedere al beneficio e non hanno accesso alla funzionalità «Contatti» del Cassetto previdenziale aziende, dovranno inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di «Esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, co. 178 e seguenti» prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

4. Datori di lavoro UniEmens

I datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «BIEN» avente il significato di «Esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208»;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice «L446» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
  • con il codice «L447» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015».

Se in un determinato mese spetta un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale «L702» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M305» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve:

  • indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 1M (avente il significato di Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, co. 178- 181, L. 208/2015);
  • valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

5. Datori di lavoro agricoli

L’esonero contributivo in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, di impiegati e/o dirigenti nonché di operai, effettuate dai datori di lavoro del settore agricolo nei limiti delle risorse stanziate a tale titolo ed indicate dal co. 179, lett. a), art. 1, Legge di Stabilità 2016. In forza della previsione secondo cui l’esonero biennale non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente», si fa presente che l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’art. 1, co. 179, della Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate. Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’art. 9, L. 67/1988.

Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti

I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono inviare preventivamente all’Inps un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo. Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni. Nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione; l’Inps, entro tre giorni dall’invio dell’istanza, verifica la disponibilità delle risorse e comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Nella seconda sezione del modulo, l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto, compilando la seconda sezione del modulo di domanda, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando la possibilità per i datore di lavoro di presentare un’altra domanda. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y. L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al co. 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono prese in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «BIEN-AGRI», disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso «servizi on line», «per tipologia di utente», «aziende, consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti» (autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di responsabilità del contribuente».

Compilazione della dichiarazione sezione <PosContributiva> per l’assunzione di dirigenti e/o impiegati

I datori di lavoro agricoli che siano stati preventivamente autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni di dirigenti e/o impiegati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore «BIAG» avente il significato di «Esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208»;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio  e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice «L448» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015»;
  • con il codice «L449» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, L. 208/2015».

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale «L703» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, legge n. 208/2015»;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale «M306» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo art. unico, co. 178 e seguenti, legge n. 208/2015»;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Operai agricoli

Nel caso di nuove assunzioni di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo in argomento, è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal co. 179, lettera b) dell’art. 1, legge di Stabilità 2016. I lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • non risultare occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza telematica accedendo al modello di comunicazione «ASSUNZIONE OTI 2016» disponibile all’interno del «Cassetto previdenziale aziende agricole» sezione «Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione». Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’Inps. L’Istituto di previdenza, effettuati i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero, provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo visualizzabile dall’utente e, in caso di esito positivo, a rilasciare apposito codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6. Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è regolato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse di cui al co. 179, lett. b), valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

Compilazione della dichiarazione contributiva DMAG

Il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:

  • per il Tipo Retribuzione, il valore «Y»;
  • nel campo CODAGIO, il valore «E6».

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio. La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre 2016.

ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO per le ASSUNZIONI a TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE nel 2016

L’art. 1, co. 178 – 181, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

Come per gli incentivi assunzioni scaduti il 31 dicembre 2015, questo beneficio non riguarda solo le nuove assunzioni ma include anche le stabilizzazioni, ovvero le trasformazioni dei contratti dei lavoratori già assunti ma non a tempo indeterminato.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’art. 1, co. 118, L. 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L’Inps dispone una ulteriore e specifica modalità di riproporzionamento dello sgravio, pari, su base mensile, a: 3.250/12 = 270,83 euro, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250 su base annua

Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi dovuti a:

  • Inail;
  • fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;
  • fondi di solidarietà: 0,50%.

Non sono altresì soggette all’esonero contributivo biennale:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con alcuni tipi di agevolazioni:

  • incentivi assunzione di giovani genitori;
  • incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;
  • benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi;
  • bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani.

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y. Tale richiesta deve essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

6. Ultime novità sul lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa non riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzata da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei buoni lavoro (voucher). La disciplina dettata per regolamentare tale attività lavorativa mira a disciplinare quelle prestazioni occasionali, definite appunto «accessorie», che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento della prestazione lavorativa avviene attraverso dei «buoni lavoro» (c.d. voucher). Il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, come già detto, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Il concessionario del servizio eroga al prestatore il proprio compenso netto esente da qualsiasi imposizione fiscale e garantisce la copertura previdenziale presso l’INPS (13% del valore nominale del buono) e quella assicurativa presso l’INAIL (7% del valore nominale del buono); lo stesso concessionario del servizio trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese (5%). Tale tipologia lavorativa consente al committente (coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio) di beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura previdenziale Inps (gestione separata) e assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. I committenti possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; enti pubblici. Il prestatore (il soggetto che svolge l’attività di lavoro accessorio), dal canto suo, può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

LAVORO ACCESSORIO

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha ridefinito il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio abrogando e sostituendo integralmente gli articoli 70, 71, 72 e 73, D.Lgs. 276/2003. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato il venir meno della caratteristica dell’occasionalità, già eliminata dal D.L. 76/2013 e previsto la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto «accessorie», che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate.

A differenza della prestazione occasionale, nel lavoro accessorio, anche se per un periodo di tempo molto limitato, si può avere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con potere direttivo e di controllo da parte del committente, che può quindi anche imporre un orario di lavoro.

La caratteristica principale del lavoro accessorio è rappresentato dal meccanismo di pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori di buoni lavoro Inps (c.d. «voucher»), aventi un valore nominale (10 euro lordi all’ora), i quali potranno essere successivamente riscossi presso gli uffici postali, bancari ovvero tabaccai.

SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO

PENSIONATI: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.

STUDENTI NEI PERIODI DI VACANZA: sono considerati studenti «i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado». I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per «periodi di vacanza» si intendono:

  • a) per «vacanze natalizie» il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • b) per «vacanze pasquali» il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • c) per «vacanze estive» i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.

PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI-Naspi, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità.

LAVORATORI IN PART-TIME: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

ALTRE CATEGORIE DI PRESTATORI: inoccupati, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati (il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

PRESTATORI EXTRACOMUNITARI possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per «attesa occupazione». Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per la carta di soggiorno e per il ricongiungimento familiare.

Limiti economici

Per prestazioni di lavoro accessorio, secondo quanto stabilito ai sensi dell’art 48, co. 1, D.Lgs. 81/2015, si intendono quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 7.000 netti (euro 9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Resta fermo il limite di euro 2.000 (netti) per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. Quindi, qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di euro 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore.

La circolare Inps n. 77/2015 ha comunicato che tale valore, rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, dal 2015 è pari a euro 2.020 netti (euro 2.693 lordi).

Modalità di acquisto

I committenti imprenditori o liberi professionisti possono acquistare i voucher esclusivamente attraverso:

  • procedura telematica Inps (cosiddetto voucher telematico);
  • tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps – Fit e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate.

I committenti non imprenditori o professionisti, possono acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Ultimi aggiornamenti della procedura telematica Inps

Con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l’Inps ha comunicato l’introduzione di nuovi aggiornamenti della procedura telematica di richiesta dei voucher per lavoro accessorio. L’aggiornamento della piattaforma telematica messa a disposizione dei committenti per l’attivazione dei voucher, è stato orientato alla creazione di un sistema teso ad evitare ogni possibile elusione della disciplina prevista nel D.Lgs. 81/2015 ovvero di una struttura in grado di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo ed eliminare eventuali aggiramenti dei limiti economici previsti dal legislatore per l’utilizzo di tale strumento contrattuale. Le novità riguardano i seguenti ambiti.

Accesso Legale Rappresentante

Le persone giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità della piattaforma telematica Inps per l’attivazione dei voucher tramite il Legale Rappresentante. Quest’ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda. In quest’ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita iva dell’azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.

Inserimento delega diretta

Le modifiche procedurali introdotte concedono altresì la possibilità al legale rappresentante di inserire una delega diretta per l’abilitazione di altri soggetti a operare in nome e per conto dell’azienda. Tale funzionalità modifica e snellisce le precedenti modalità operative che prevedevano la possibilità di designare altri soggetti autorizzati ad operare in nome e conto dell’azienda solo dopo aver compilato e presentato presso la sede Inps il modello SC53. Pertanto, il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda diviene l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 e presentarlo presso la sede Inps.

Inserimento autocertificazione

All’atto del primo accesso on line, effettuata la prima autenticazione come persona giuridica, occorrerà compilare un’autocertificazione attestante lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, nessuna delle due (selezionando da apposita lista la tipologia specifica). La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è «bloccante» ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro. In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo. Il Legale rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo. Nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista. Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN. Il personale della sede può inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante. Resta ferma la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.

Controllo limite economico

Quando il committente Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher Inps o Postali), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività. Analogamente se inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.

Nuove modalità di acquisto dei voucher telematici

Con la circolare n. 68 del 28 aprile 2016, l’Inps ha reso noto che a decorrere dal 2 maggio u.s. non è più possibile acquistare voucher telematici utilizzando eventuali crediti fiscali o contributivi in compensazione nel Modello F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Da tale data è possibile utilizzare la suddetta causale LACC esclusivamente nel Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», come espressamente previsto dalla R.M. 20/E/2016. Resta invece impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale LACC nel Modello F24EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate. Tale rilevante novità viene argomentata nelle suddette disposizioni di prassi muovendo dalla considerazione dell’impossibilità di compensare i crediti fiscali e contributivi al fine di acquistare buoni lavoro che, di fatto, sono utilizzati per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio. L’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e poi dalla lett. a), co. 1 dell’art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali prevedendo la possibilità di compensare situazioni debitorie e creditorie riferite ai diversi enti destinatari dei versamenti unificati effettuati con il Modello «F24». Il contribuente può pertanto utilizzare gli importi a credito tramite il Modello F24 per il pagamento del debito relativo a diversa imposta, o a ritenute, o a contributi, o per ridurre gli importi a debito relativi alla medesima imposta. Tanto premesso, l’Istituto di previdenza specifica, nella circolare in parola, che gli importi portati in compensazione non possono essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio; le somme che confluiscono su tale conto, infatti, alimentano un conto virtuale necessario per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio attraverso i buoni lavoro, diversamente dai versamenti che vengono utilizzati per il pagamento di imposte. Alla luce di tali novità, le modalità di acquisto dei voucher telematici sono le seguenti:

  • tramite Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» con le seguenti modalità di compilazione:
  • nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo «tipo», la lettera «I» – nel campo «elementi identificativi», nessun valore – nel campo «codice», la causale contributo LACC – nel campo «anno di riferimento», l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato «AAAA»;
  • tramite modello «F24 EP» per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;
  • tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

CIRCOLARE INPS 28 APRILE 2016, N. 68

Non è possibile compensare debiti e crediti fiscali o contributivi per pagare la retribuzione derivante dall’espletamento di lavoro accessorio.

Dal 2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Da tale data è possibile utilizzare la causale LACC solo nel Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», come previsto dalla R.M. 20/E/2016.

Le modalità di acquisto dei voucher telematici sono:

  • tramite Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi»
  • tramite Modello «F24 EP» per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;
  • tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

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