Il Consiglio notarile di Milano, con la nuova massima n. 153, dice sì alla possibilità di prevedere nell’ambito della Srl, una clausola di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale, ovvero la liceità di prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.
Secondo i notai milanesi il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all’interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci:
- se i soci intendano riconoscere il diritto di riscatto (e la correlativa soggezione allo stesso) in capo a tutti i soci, al ricorrere delle circostanze che legittimano il riscatto, allora questa previsione può essere introdotta alla stregua di una “clausola generale” e, dunque, con le normali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la modifica dei patti sociali;
- se, invece, non s’intenda riconoscere il diritto di riscatto (e/o la correlativa soggezione al riscatto stesso) in capo a tutti i soci, ma solo ad alcuni di essi, anche tale ipotesi viene ritenuta lecita, purché la posizione giuridica del socio che diviene titolare del diritto di riscatto sia inquadrata quale “diritto particolare” del socio, ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile e, dunque, la clausola in questione sia introdotta in statuto col consenso unanime dei soci.
La clausola di riscatto dovrebbe potersi attivare con specifiche “giuste cause”, ossia situazioni oggettivamente predeterminate al ricorrere delle quali il socio titolare del diritto di riscatto, possa esercitarlo e, d’altro lato, il socio soggetto al diritto di riscatto degli altri soci, possa sapere di trovarsi in questa situazione di soggezione.
Se invece i soci non intendano prevedere in statuto ipotesi di “giusta causa” di riscatto, sarebbe comunque ammissibile un diritto di riscatto esercitabile senza il ricorrere di questo presupposto, purché tale potere sia temporalmente limitato, ossia non possa essere esercitato in ogni momento della durata della società.
Infine, la commissione Società del Consiglio notarile di Milano specifica che, in nessun caso, il diritto di riscatto può essere previsto in violazione delle norme di legge sui criteri di valorizzazione della quota del socio in caso di recesso (articolo 2473).
Il diritto di riscatto non potrebbe essere esercitato, in ogni caso, attribuendo al socio, quale corrispettivo della quota riscattata, una somma di denaro di valore inferiore a quello cui il medesimo avrebbe diritto se recedesse dalla società.
Il riscatto, in base a quanto affermato dai notai milanesi, si presta come un utile strumento di regolamentazione degli interessi dei soci, in tutte le ipotesi in cui non si voglia o non si possa ricorrere a una clausola di esclusione del socio dalla società. Infatti, nel caso in cui si intenda corroborare l’efficacia di una pattuizione statutaria, si può prevedere il di riscatto come reazione alla violazione della stessa clausola: si pensi, ad esempio, alla violazione di una clausola di co-vendita o di prelazione.