I contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ovvero coloro che hanno indicato dati infedeli, possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.
È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015.
L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.
Regime premiale e indicazione infedele
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’indicazione infedele dei dati, non sempre preclude l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.
Il regime premiale, lo ricordiamo, permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).
Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.
Le altre novità sugli studi di settore 2016
Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016).
Fonte: Finanza & Fisco