Entro il 16 giugno, chi possiede immobili che non sono stati esentati dal pagamento da specifiche disposizioni, è chiamato alla “cassa”, per le prime rate di IMU e di TASI per l’anno in corso.
La legge di stabilità 2016 (comma 10 dell’art. 1 della L. 208/2015), prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio introdotto dal 1° gennaio 2016 è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Quindi, a decorrere dal 2016, la riduzione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l’immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell’acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.
Nella ris. Min. Economia e Finanze n. 1/DF/2016 sono stati forniti chiarimenti sia in relazione al termine di registrazione del contratto di comodato (se redatto in forma scritta 20 giorni oppure previa presentazione del modello 69 per quelli verbali. Cfr.anche la nota Min. Economia e Finanze n. 8876/2016), sia in merito alle caratteristiche che l’immobile concesso in comodato deve avere per non perdere il beneficio.
Il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione (di opinione diversa l’IFEL, risposte 24 febbraio 2016) e che, in caso di comproprietà di un immobile concesso in comodato al figlio o al genitore, l’agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso del soggetto proprietario per il quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma.
Viene conseguentemente eliminata la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 13del DL 201/2011, in base alla quale, ai fini dell’IMU, i Comuni potevano assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare “concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui”.
Le assimilazioni che erano state previste in via regolamentare nel 2015, quindi, non dovrebbero più essere applicabili nell’anno 2016 e, se non espressamente abrogate dai Comuni, dovrebbero ritenersi tacitamente abrogate.
In sede di acconto per l’anno 2016, dunque, per le unità immobiliari che nel 2015 erano state assimilate all’abitazione principale, ma che non beneficiano della riduzione nel 2016 (in quanto carenti dei requisiti richiesti dalla L. 208/2015), l’aliquota da utilizzare dovrebbe essere quella ordinaria stabilita dal Comune nel 2015, salvo che il Comune non abbia deliberato nel 2016 un’aliquota specifica più bassa, che può arrivare al 4,6 per mille ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011 (ris. Min. Economia e Finanze n. 1/DF/2016).
In quest’ultima ipotesi, seppur a rigore il versamento della prima rata dell’IMU dovuta entro il 16 giugno 2016 debba essere eseguito sulla base di aliquote e detrazioni del 2015, dovrebbe essere consentito al contribuente applicare da subito le aliquote più favorevoli deliberate per il 2016 (così l’IFEL in una news dell’8 maggio 2015).
Rimangono tuttavia in essere anche per il 2016 le agevolazioni, in termini di riduzione di aliquota, eventualmente deliberate dai Comuni per le abitazioni concesse in uso ai parenti di primo grado per l’anno 2015.
Tali agevolazioni rimangono in essere in quanto con la loro revoca, come precisato ad esempio dal Comune di Torino, “si disporrebbe un aumento delle aliquote, anche se non con riferimento alla generalità dei contribuenti, contravvenendo all’obbligo di legge” contenuto nell’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 relativo al blocco degli aumenti dei tributi locali. Pertanto, anche per queste fattispecie si rende necessario controllare cosa prevedono le deliberazioni comunali per l’anno 2016.
Fonte: Eutekne