Con decreto 7 aprile 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 2016), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina le modalità di riconoscimento delle agevolazioni previste per i lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia, che potranno trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, mantenendo l’accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici.
Detti lavoratori del settore privato, previo rilascio da parte dell’Inps della certificazione del possesso dei richiesti requisiti contributivi ed anagrafici, potranno stipulare con il datore di lavoro un contratto per la riduzione dell’orario denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 284, L. n. 208/2015 (c.d. “legge di stabilità 2016), i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’art. 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti delle risorse previste (limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018), previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio.
Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica l’Inps ne comunica l’accoglimento o il rigetto.
L’accoglimento dell’istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie previste. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l’Inps respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento previsto. Il datore di lavoro comunica all’Inps e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Fonte: Ipsoa