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La convocazione dell'assemblea da parte del socio di srl

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L’art. 2367 c.c. – che riconosce ai soci di spa rappresentanti una determinata percentuale di capitale sociale il potere di richiedere la convocazione dell’assemblea, con la possibilità, in caso di omissione, di ottenere un ordine di convocazione da parte del Tribunale, non è applicabile in via analogica alle srl.

La disciplina delle srl non specifica quali siano i soggetti cui spetta convocare l’assemblea. Soltanto l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese (art. 2479-bis comma 1 c.c.). Non è dubbia comunque la legittimazione alla convocazione da parte degli amministratori. Si è posta, dunque, la questione relativa alla applicabilità nelle srl dell’art. 2367 c.c., dettato in tema di spa.

Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10821, depositata il 25 maggio 2016, nonchè secono i notai (cfr. la Massima I.B.27 del Comitato Triveneto dei Notai) e la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (cfr., tra le altre, Trib. Milano 30 luglio 2015 n. 9177, Trib. Milano 11 novembre 2013 n. 14157, Trib. Milano 12 marzo 2013, Trib. Milano 7 maggio 2012 n. 5244 e Trib. Napoli 13 luglio 2011; contra: App. Napoli 20 maggio 2005 e Trib. Brescia 8 marzo 2005), la disposizione di cui all’art. 2367, non è estensibile alla srl, stante il mancato richiamo della stessa nella disciplina disegnata dal DLgs. 6/2003. Né è reputato possibile estendere oltre il suo specifico oggetto – “nomina e revoca dei liquidatori” – l’art. 2487 comma 2 c.c., ai sensi del quale, se gli amministratori omettono la convocazione, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

La riforma del 2003 – prosegue la Suprema Corte – ha fortemente differenziato i due tipi di società di capitali, eliminando la tecnica del rinvio e rendendo le discipline autonome e potenzialmente onnicomprensive. Ciò induce ad escludere l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c.

Allo stesso tempo è inconfutabile che l’inapplicabilità dell’art. 2367 c.c. potrebbe portare ad una paralisi della vita societaria qualora la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata di soci fosse ostacolata dagli amministratori, ma solo in astratto, perché – conclude la decisione in commento – è da condividere la soluzione che, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo riconosce, in caso di inerzia dell’organo di gestione, il potere di convocare l’assemblea di srl anche al socio (o ai soci) titolare di almeno un terzo del capitale sociale; implicitamente desumibile dall’attribuzione del potere di individuare gli argomenti da sottoporre alla decisione della società, secondo quanto previsto dall’art. 2479 comma 1 c.c.

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