Quali sono gli adempimenti da porre in essere qualora l’assemblea decidesse di distribuire gli utili?
- entro il termine di 20 giorni la delibera di approvazione del bilancio che ha disposto la distribuzione degli utili dovrà essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate;
- dovrà pertanto essere effettuato il versamento di 200 euro a titolo di imposta di registro, mediante Modello F23 (codice tributo 109T);
- dovrà essere apposta l’imposta di bollo da 16 euro ogni 4 facciate scritte, e, comunque, ogni 100 righe, generalmente su 2 copie del verbale;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la società dovrà rilasciare la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (“Cupe”), documento diverso dalla Certificazione Unica, e soggetto ad una diversa disciplina. La “Cupe” non va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Non è necessario rilasciare la “Cupe” se i dividendi sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (si pensi alle distribuzione di utili a persone fisiche, non imprenditori, titolari di partecipazioni non qualificate);
- alle ordinarie scadenze dovrà essere compilato il modello 770 ordinario. Non è invece possibile ricorrere al 770 semplificato;
- la società dovrà prestare particolare attenzione nella compilazione del Modello Unico, concentrandosi in special modo sul prospetto del capitale e delle riserve riportato nel quadro RS.
I limiti alla distribuzione dei dividenti
L’assemblea dei soci, prima di deliberare la distribuzione degli utili è tenuta a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni codicistiche:
- non è possibile distribuire gli utili se residuano perdite degli esercizi precedenti (art. 2433 cod. civ.);
- non è possibile distribuire gli utili se non è stato accantonato il 5% degli stessi a riserva legale, fino a quando la riserva in oggetto non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale (art. 2430 cod. civ.). Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’art. 2463 cod. civ., è possibile costituire una S.r.l. con capitale inferiore ad euro 10.000, ma, in tal caso, la riserva legale da accantonare deve essere pari almeno ad 1/5 degli utili, fino a quando la stessa non ha raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 euro;
- è necessario tenere in considerazione le disposizioni dello statuto della società in tema di riserva statutaria;
- non possono essere distribuiti utili se non residuano riserve disponibili in grado di coprire i costi capitalizzati e non ancora ammortizzati di impianto e di ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità;
- occorre prestare attenzione alla presenza di riserve indisponibili, le quali non possono essere oggetto di distribuzione ai soci;
- se le riserve in sospensione di imposta sono state utilizzate per la copertura delle perdite, è necessario che le stesse siano ricostituite.
POSSIBILITA’ DI DISTRIBUZIONE
Riserva da sovrapprezzo azioni | Si (ma solo se la riserva legale ha raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale) |
Riserva da conversione obbligazioni | Si |
Riserva da utili netti su cambi | Solo se l’utile netto su cambi è stato realizzato |
Riserva da deroghe ex comma 4, articolo 2423, codice civile | No |
Utili portati a nuovo | Si |
Riserva legale | No |
Riserva statutaria | È necessario analizzare le disposizioni statutarie. In mancanza di espressa previsione deve ritenersi non distribuibile |
Riserva per azioni proprie | VINCOLATA |
Riserva per azioni o quote di società controllante | VINCOLATA |
Si ricorda, da ultimo, che i dividendi possono essere pagati solo per “utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato”. Le eventuali distribuzioni di acconti su utili sono pertanto da ritenersi contrarie alle disposizioni codicistiche.
Le presunzioni del Tuir
Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall’art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l’eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell’utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili.
Articolo 47 Tuir – Utili da partecipazione in società ed enti “1. Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. …” |
In ogni caso giova ricordare che la presunzione non opera con riferimento:
- alle riserve in sospensione d’imposta;
- e a quelle non disponibili secondo le disposizioni civilistiche (si pensi, ad esempio, alla riserva legale).
Utili ante-2007
Laddove siano presenti riserve di utili prodotte fino al 2007 (indicante nel rigo RS135 del Modello Unico SC 2016) opera la presunzione di cui al DM 2.4.2008, in virtù della quale: “2. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio.”
Fonte: Fiscal Focus
[…] Società di capitali: distribuzione di utili […]