Sono rilevanti ai fini IVA, e quindi non possono beneficiare dell’esenzione, le operazioni di elaborazione dei pagamenti effettuati tramite carta di credito o di debito, come quelli resi da un soggetto passivo, nel caso in cui una persona acquisti, per suo tramite, un biglietto del cinema, che viene venduto a nome e per conto di un’altra entità, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga a mezzo carta. Sono queste le conclusioni della Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 26 maggio 2016 relativa alla causa C-607/14.
La fattispecie oggetto di indagine aveva ad oggetto una società di diritto inglese (A) detenuta integralmente da una holding (B) operante nel settore cinematografico, che detiene e gestisce una catena di cinema nel Regno Unito.
L’attività commerciale dichiarata dalla società A consiste nell’elaborazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito o carte di credito per i clienti delle sale cinematografiche. La società gestisce anche un servizio di call center per la vendita dei biglietti cinematografici.
Nel 2009, l’Amministrazione finanziaria inglese ha affermato che le prestazioni di servizi rese da tale società, in particolar modo quelle di elaborazione dei pagamenti non rientrano nel novero delle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera d), della direttiva n. 2006/112/CE, essendo invece rilevanti ai fini del tributo.
Nello specifico, l’operazione in questione si articola come segue:
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1. L’acquisto dei biglietti tramite carta di debito o credito implica il pagamento da parte dei clienti del prezzo dello stesso e di una commissione relativa al servizio di elaborazione del pagamento tramite carta.
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2. I clienti forniscono all’atto dell’acquisto del biglietto i loro dati alla società A che trasmette gli stessi – tramite un’altra società di servizi – alla banca di affiliazione.
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3. La banca di affiliazione a sua volta trasmette i dati alla banca emittente.
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4. In caso di accettazione dei dati, la banca emittente stanzia il denaro e trasmette il codice di autorizzazione alla banca di affiliazione.
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5. La banca di affiliazione trasmette il codice alla società A che, dopo aver verificato che siano ancora disponibile nel cinema posti richiesti, emette i biglietti.
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6. La società B quindi comunica al cliente che la prenotazione è andata a buon fine e che verranno prelevati i soldi relativi al costo di detto acquisto.
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7. A fine giornata, la società A invia alla società di servizi le informazioni di pagamento raccolte e questa le invia alla banca di affiliazione in vista dalle trasmissione finale alle varie banche emittenti le carte di credito o di debito, operazione questa che attiva il trasferimento dei fondi da parte di queste ultime alla banca di affiliazione.
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8. La banca di affiliazione accredita sul conto della società A i fondi che vengono versati alla società B, ma solo dopo aver trattenuto le commissioni relative al servizio di elaborazione del pagamento tramite carta.
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Con riguardo all’esenzione IVA di cui all’art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, il competente tribunale chiede alla Corte di conoscere quali siano i principi pertinenti da applicare nello stabilire se un “servizio di elaborazione del pagamento tramite [carta]” (come il servizio fornito nella fattispecie) sia o meno “idoneo ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche” ai sensi del punto 66 della sentenza in parola.
In linea di principio, quali fattori distinguano:
– un servizio che consiste nella comunicazione di informazioni finanziarie senza le quali il pagamento non avverrebbe ma che non rientra nell’ambito dell’esenzione;
– da un servizio di trattamento dati che ha in pratica l’effetto di trasferire fondi e che, secondo la Corte, rientra pertanto nell’ambito dell’esenzione
In particolare, nel quadro dei servizi di elaborazione del pagamento tramite carta:
a) se l’esenzione si applichi a servizi che determinano un trasferimento di fondi ma non prevedono un’operazione di addebito su un conto e una corrispondente operazione di accredito su un altro conto.
b) se il diritto all’esenzione dipende dal fatto che il prestatore del servizio ottenga codici di autorizzazione direttamente dalla banca […] emittente o, in alternativa, attraverso la propria banca di affiliazione”.
La decisione della Corte UE
A giudizio delle Corte, un servizio di elaborazione del pagamento tramite carta, che consiste, in sostanza, nello scambio di informazioni tra un professionista e la sua banca di affiliazione al fine di ricevere il pagamento di un bene o di un servizio offerto in vendita, non può rientrarenell’esenzione prevista all’art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA a favore delle operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti.
Un servizio di tal genere non può essere considerato nel senso che esso costituisce, di per sé, una operazione finanziaria ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA, a meno di non ritenere che ogni professionista che pone in essere le procedure necessarie al fine di ricevere un pagamento tramite carta di debito o carta di credito realizzi una operazione finanziaria ai sensi di tali disposizioni, il che priverebbe detta nozione del suo significato e contrasterebbe con il requisito dell’interpretazione restrittiva delle esenzioni dall’IVA.
Dall’altro, concedere l’esenzione prevista all’art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA a un servizio di elaborazione del pagamento tramite carta, come quello di cui si tratta nel procedimento principale, violerebbe le finalità perseguite dall’esenzione delle operazioni finanziarie, che mira a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile e a evitare un aumento del costo del credito al consumo.
Infatti, l’assoggettamento all’IVA di un servizio di elaborazione del pagamento tramite carta non presenta difficoltà di tal genere. La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo ricevuto a fronte di tale servizio, vale a dire la commissione fatturata all’acquirente del biglietto per il predetto servizio, può facilmente essere determinata e una tale operazione non comporta alcun accredito all’acquirente da parte del prestatore di detto servizio. Siffatto servizio non è destinato, dunque, ad essere esente ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.
Fonte: Ipsoa