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SALDO IMPOSTE DIRETTE E ACCONTO 2016

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Nella seguente circolare approfondiamo il saldo delle imposte dovute sui redditi 2015 e gli acconti sul 2016.

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Il saldo Irpef e relative addizionali risultanti dal Modello Unico, e l’eventuale prima rata di acconto, devono essere versati entro il 16 giugno, ovvero entro i successivi trenta giorni con una maggiorazione dello 0,40 %, utilizzando il Modello di versamento F24.

Se, però, le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi non superano ciascuna l’importo di 12,00 euro, i versamenti non devono essere effettuati.

Inoltre le imposte dovute possono essere rateizzate in rate di pari importo entro e non oltre il mese di novembre 2016, mese di scadenza del pagamento della seconda rata di acconto.

Il contribuente, infine, ha la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti impositori, i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico 2016 (periodo d’imposta 2015), quali coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2015 e non rientrano nei casi di esonero e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture, devono, entro il 16 giugno, provvedere al versamento delle imposte dovute a saldo che risultano dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto 2016.

  1. Importi da versare a saldo e primo acconto dell’Irpef

L’importo dovuto a saldo è quello indicato all’interno del rigo «RN34», denominato «Differenza», di Unico 2016.

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

RN26 col. 2 – RN26 col. 1 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4

DETERMINAZIONE DEL RIGO «RN34»

Rigo – Colonna Descrizione
(+) RN26 – colonna 2 Imposta netta (data dall’imposta lorda di cui al rigo RN5, sottratto il totale detrazioni d’imposta di cui al rigo RN22 ed il totale delle altre detrazioni e dei crediti d’imposta di cui al rigo RN 25)
(-) RN26 – colonna 1 Imposta netta sospesa
(-) RN27 Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo
(-) RN28 Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo
(-) RN29 – colonna 2 Credito d’imposta complessivamente spettante per redditi prodotti all’estero
(-) RN 30 – colonna 3 Credito d’imposta per erogazioni cultura (credito utilizzato)
(-) RN 31 – colonna 2 Crediti residui per detrazioni incapienti (dati dalla sommatoria del credito residuo di cui alla detrazione canoni di locazione e affitto terreni, di cui al rigo RN12 colonna 2, e l’ulteriore detrazione per figli relativa ai crediti residui per detrazioni incapienti, di cui al rigo RN31 colonna 1)
(-) RN32 – colonna 1 Crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni
(-) RN32 – colonna 2 Altri crediti d’imposta
(+) RN33 – colonna 3 Ipotesi di non utilizzo dell’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, eccedenti il debito Irpef
(-) RN33 – colonna 4 Totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri

L’importo positivo risultante (debito) deve essere versato con modello F24.

Se, diversamente, l’importo di cui al rigo «RN34» è negativo (credito), il contribuente non deve effettuare alcun versamento ed il risultato deve essere riportato al rigo «RX1».

Individuazione dell’importo da versare in acconto dell’Irpef

All’interno del rigo «RN61» del modello Unico 2016, denominato «Ricalcolo reddito», va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef.

Il contribuente deve innanzitutto verificare se rientra in uno dei «Casi particolari» riepilogati nella tabella seguente e, eventualmente, barrare la casella di colonna 1 del rigo «RN61».

«CASI PARTICOLARI»

Descrizione Calcolo dell’acconto
Presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% L’acconto deve tenere conto anche di tali redditi
Presenza di redditi di terreni L’acconto non deve tenere conto dell’ulteriore rivalutazione del 10 % sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP applicata per l’anno 2015
Presenza di redditi dei fabbricati L’acconto non deve tenere conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedure esecutiva di sfratto
Presenza di redditi d’impresa L’acconto deve tenere conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante
Soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (il costo è maggiorato del 40%) L’acconto non deve tenere conto le disposizioni dei commi 91 e 92 della L. 208/2015

Successivamente il contribuente deve indicare:

  • l’importo del reddito complessivo, ricalcolato in base alle modalità previste per i «Casi particolari» (colonna 2);
  • l’importo dell’imposta netta ricalcolata (colonna 3);
  • il nuovo ammontare dell’importo «Differenza» (colonna 4).

Infatti, nell’ipotesi in cui sia stata barrata la casella «Casi particolari», di cui alla colonna 1 del rigo «RN61», la «Differenza» è data dall’importo indicato all’interno della colonna 4.

Diversamente, se non è stata barrata la casella «Casi particolari», la «Differenza» è data dall’importo indicato all’interno del rigo «RN34» calcolato come in precedenza descritto.

L’acconto, calcolato nella misura del cento % dell’ammontare «Differenza», deve essere indicato all’interno del rigo «RN62» di Unico 2016.

In particolare, deve essere indicato:

  • se di importo inferiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 2;
  • se di importo superiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all’interno della colonna 2, nella misura del 60%.

Inoltre, se l’importo del rigo «Differenza» del rigo «RN34», ovvero del rigo «RN61», non supera l’importo di 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.

INDIVIDUAZIONE DELL’ACCONTO

Importo rigo “Differenza” Acconto
Inferiore a 51,65 euro Non dovuto
Da 52,00 a 257,52 euro Dovuto in unica soluzione (pari al 100% del rigo «RN34» o del rigo «RN61»)
Da 257,52 euro Dovuto in due soluzioni (40% e 60% del rigo «RN342» o del rigo «RN61»)

Individuazione dell’importo da versare a saldo della cedolare secca

L’importo dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva è quello indicato al rigo «RB11» colonna 11, denominato «Imposta a debito», di Unico 2016.

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

col. 3 – col. 4 + col. 5 – col. 6 – col. 8 + col. 9 + col. 10

DETERMINAZIONE DEL RIGO «RB11»

Rigo – Colonna Descrizione
(+) colonna 3 Totale imposta cedolare secca (data dalla sommatoria delle colonne n. 1 e n. 2)
(-) colonna 4 Eccedenza indicata nella dichiarazione precedente (rigo RX4, colonna 4, di Unico 2015)
(+) colonna 5 Eccedenza d’imposta compensata utilizzando il modello F24
(-) colonna 6 Ammontare degli acconti versati per l’anno 2015
(-) colonna 8 Importo trattenuto dal sostituto d’imposta (colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2016)
(+) colonna 9 Importo rimborsato dal sostituto d’imposta (colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2016)
(+) colonna 10 Credito compensato con il modello F24

L’importo positivo risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con modello F24.

Se, diversamente, il risultato è negativo (credito), deve essere compilata la colonna 12 del rigo «RB11» ed il contribuente deve riportare l’importo al rigo «RX4».

Individuazione dell’importo da versare in acconto della cedolare secca

Da quest’anno l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca deve essere riportato in Unico 2016 all’interno del rigo «RB12».

In particolare, l’importo di riferimento, al fine del calcolo dell’acconto, è il novantacinque % di quello indicato all’interno della colonna 3 del rigo «RB11» denominata «Totale imposta cedolare secca».

In particolare, deve essere indicato:

  • se di importo inferiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 2;
  • se di importo superiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all’interno della colonna 2, nella misura del 60%.

Inoltre, se l’importo della colonna 3 del rigo «RB11», non supera l’importo di 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.

INDIVIDUAZIONE DELL’ACCONTO

Importo rigo «Differenza» Acconto
Inferiore a 51,65 euro Non dovuto
Da 52,00 a 257,52 euro Dovuto in unica soluzione (pari al 95% del rigo «RB11» colonna 3)
Da 257,52 euro Dovuto in due soluzioni (40% e 60% del rigo «RB11» colonna 3)

 

Individuazione dell’importo da versare a saldo dell’imposta sostitutiva per «minimi» e «forfetari»

L’importo dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva è quello indicato al rigo «LM46», denominata “Imposta a debito”, di Unico 2016.

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2

DETERMINAZIONE DEL RIGO «LM46»

Rigo – Colonna Descrizione
(+) LM42 Differenza, data: per i contribuenti che hanno compilato la sezione I (regime di vantaggio), dalla imposta sostitutiva, di cui al rigo LM10, sottratti i crediti d’imposta, di cui alla colonna 11 del rigo LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo LM41; per i contribuenti che hanno compilato la sezione II (regime forfetario), dalla imposta sostitutiva, di cui al rigo LM39, sottratti i crediti d’imposta, di cui alla colonna 11 del rigo LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo LM41
(-) LM43 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX31 colonna 4 di Unico 2015)
(+) LM44 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata utilizzando il modello F24
(-) LM45 – colonna 2 Importo degli acconti versati

L’importo positivo risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con modello F24.

Se, diversamente, il risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo «LM47».

Inoltre, tale importo deve anche essere indicato all’interno del rigo «RX31».

Individuazione dell’importo da versare in acconto dell’imposta sostitutiva per «minimi» e «forfetari»

L’importo degli acconti deve essere calcolato nella misura del cento % dell’ammontare «Differenza» di cui al rigo «LM42».

In particolare, se tale importo:

  • è inferiore a 257,52 euro, l’acconto è dovuto in unica soluzione;
  • è superiore a 257,52 euro, l’acconto è dovuto in due soluzioni, la prima del 40% e la seconda del 60%.

Inoltre, se l’importo del rigo «Differenza» del rigo «LM42» non supera l’importo di 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.

INDIVIDUAZIONE DELL’ACCONTO

Importo rigo «Differenza» Acconto
Inferiore a 51,65 euro Non dovuto
Da 52,00 a 257,52 euro Dovuto in unica soluzione (pari al 100% del rigo «LM42»)
Da 257,52 euro Dovuto in due soluzioni (40% e 60% del rigo «LM42»)

Individuazione dell’importo da versare a saldo dell’addizionale regionale all’Irpef

L’importo dovuto a saldo dell’addizionale regionale all’Irpef è quello indicato al rigo «RV7», denominato «Addizionale regionale all’Irpef a debito», di Unico 2016.

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3 + RV6 col. 4

DETERMINAZIONE DEL RIGO «RV7»

Rigo – Colonna Descrizione
(+) RV2 – colonna 2 Importo dell’addizionale dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015 e determinata applicando le aliquote previste dalla singole Regioni
(-) RV3 – colonna 3 Ammontare dell’addizionale trattenuta o da trattenere dal sostituto se nel 2015 sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato
(-) RV4 – colonna 3 Eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso in dichiarazione (di cui alla colonna 4 del rigo RX2 di Unico 2015)
(+) RV5 Eccedenza di addizionale risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
(-) RV6 – colonna 1 Importo indicato in colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2016
(+) RV6 – colonna 2 Ammontare del credito utilizzato in compensazione con F24 per il pagamento dell’Imu
(+) RV6 – colonna 3 Importo indicato in colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2016
(+) RV6 – colonna 4 Credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX2 del precedente modello Unico 2016

L’importo positivo risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con modello F24.

Se, diversamente, il risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo «RV8».

Inoltre, tale importo deve anche essere indicato al rigo «RX2».

Individuazione dell’importo da versare a saldo dell’addizionale comunale all’Irpef

L’importo dovuto a saldo dell’addizionale regionale all’Irpef è quello indicato al rigo «RV15», denominato «Addizionale comunale all’Irpef a debito», di Unico 2016.

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3 + RV14 col. 4

DETERMINAZIONE DEL RIGO «RV15»

Rigo – Colonna Descrizione
(+) RV10 – colonna 2 Importo dell’addizionale dovuta applicando all’importo del rigo RV1 l’aliquota del rigo RV9 colonna 2
(-) RV11 – colonna 6 Sommatoria dell’addizionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta, dell’addizionale trattenuta a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2015, dell’addizionale versata a titolo di acconto per l’anno d’imposta con il modello F24 e l’addizionale trattenuta con modalità diverse dalle precedenti
(-) RV12 – colonna 3 Importo di RX3, colonna 4, del modello Unico 2015 (credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione) relativo all’eccedenza d’imposta per la quale è stato chiesto il rimborso
(+) RV13 Eccedenza di addizionale risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
(-) RV14 – colonna 1 Importo indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2016
(+) RV14 – colonna 2 Ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, se nel quadro I del modello 730/2016 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla presentazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte
(+) RV14 – colonna 3 Ammontare indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2016
(+) RV14 – colonna 4 Importo del credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX3 (credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione) del precedente modello Unico 2016

L’importo positivo risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con modello F24.

Se, diversamente, il risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo «RV16».

Inoltre, tale importo deve anche essere indicato all’interno del rigo «RX3» – colonna 1.

Individuazione dell’importo da versare in acconto dell’addizionale comunale all’Irpef

L’importo dell’acconto deve essere calcolato nella misura del trenta % del reddito imponibile, relativo all’anno d’imposta 2015, moltiplicato per l’aliquota deliberata dal Comune, nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2016, e diminuito dell’acconto per l’addizionale 2016 trattenuto dal datore di lavoro, di cui alla colonna 5 del rigo «RC10».

In particolare, tale importo risulta dalla seguente operazione:

RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7

DETERMINAZIONE DEL RIGO «RV17» – colonna 8

Rigo – Colonna Descrizione
(+) RV17 – colonna 5 Acconto dovuto, dato dal 30% dell’imponibile relativo all’anno d’imposta 2015, corrispondente al rigo RV1, moltiplicato per l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto
(-) RV17 – colonna 6 Addizionale trattenuta dal datore di lavoro, di cui al rigo RC10 colonna 5
(-) RV17 – colonna 7 Importo trattenuto o versato, nell’ipotesi di dichiarazione integrativa o correttiva

L’acconto, calcolato come sopra riportato, deve essere indicato all’interno del rigo «RV17», colonna 8, di Unico 2016.

  1. Termini di versamento e modalità di versamento

I versamenti a saldo e primo acconto delle imposte devono essere eseguiti:

  • entro il 16 giugno;
  • entro il 18 luglio (in quanto il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

Il secondo, o unico acconto, deve essere versato entro il 30 novembre.

TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento Data di versamento
Saldo 16 giugno 18 luglio con maggiorazione
I Acconto
II o unico Acconto 30 novembre

Si ricorda che i versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro, così come determinati all’interno della dichiarazione dei redditi.

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24.

In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono:

  • presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, ilmodello F24 cartaceo;
  • ovvero adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Diversamente, i contribuenti titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti:

  • mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane;
  • ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

All’interno del modello F24 è necessario indicare:

  • il codice fiscale;
  • i dati anagrafici;
  • il domicilio fiscale;
  • l’anno d’imposta;
  • gli importi da versare;
  • i codici tributo indicati nella tabella di seguito.

CODICI TRIBUTO DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Codice Descrizione
4001 Irpef – Saldo
4033 Irpef – Acconto prima rata
4034 Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668 Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
1842 Cedolare secca locazioni – Saldo
1840 Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841 Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1795 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo
1793 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata
1794 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione
3801 Addizionale regionale
3844 Addizionale comunale Saldo
3843 Addizionale comunale Acconto
  1. Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare le somme, dovute a titolo di saldo e primo acconto, in rate mensili.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del quattro % annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 %.

In particolare, gli interessi applicabili sono quelli evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata Scadenza Interessi Scadenza Interessi (*)
Prima 16 giugno 18 luglio
Seconda 30 giugno 0,16% 22 agosto 0,13%
Terza 22 agosto 0,49% 31 agosto 0,46%
Quarta 31 agosto 0,82% 30 settembre 0,79%
Quinta 30 settembre 1,15% 31 ottobre 1,12%
Sesta 31 ottobre 1,48% 30 novembre 1,45%
Settima 30 novembre 1,81%
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 %.

Per i contribuenti titolari di partita Iva sono applicabili gli interessi evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata Scadenza Interessi Scadenza Interessi (*)
Prima 16 giugno 18 luglio
Seconda 18 luglio 0,33% 22 agosto 0,31%
Terza 22 agosto 0,66% 16 settembre 0,64%
Quarta 16 settembre 0,99% 17 ottobre 0,97%
Quinta 17 ottobre 1,32% 16 novembre 1,30%
Sesta 16 novembre 1,65%

(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Fonte: Frizzera

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