Per incentivare gli investimenti in beni materiali nuovi, ivi compresi anche gli autoveicoli, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto il super-ammortamento, un’agevolazione legata alla maggiorazione del costo fiscale del 40% per i beni strumentali nuovi acquisiti da imprese e professionisti nel periodo 15 ottobre 2015-31 dicembre 2016.
Con la circolare n. 23/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare attenzione al beneficio concesso per gli autoveicoli.
Soggetti interessati
L’articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. La disposizione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Al riguardo, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR.
Si deve affermare l’applicabilità della maggiorazione in argomento anche in relazione alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime dei minimi” (articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) o il c.d. “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Infatti, la circostanza che il procedimento di determinazione del reddito di tali contribuenti preveda che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa) non può essere di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.
La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40 per cento deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. In base a tale principio, sono escluse dall’agevolazione anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax). Tali imprese, infatti, determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime. Ciò comporta che le spese e i costi inerenti alle attività marittime agevolate, poiché già considerati forfetariamente nella determinazione del reddito, non possono essere dedotti in via analitica (cfr. circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, paragrafo 7.1).
Tuttavia, per le attività diverse da quelle agevolate – per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR determinano analiticamente il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR – l’impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime tonnage relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso.
Nell’ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR, calcola e deduce gli ammortamenti.
Nell’ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga all’articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo. Si evidenzia, infine, che, in base al tenore letterale del comma 91 in esame e al contenuto dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016, l’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la disposizione in argomento non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Investimenti
La norma contenuta nell’articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 fa riferimento ad investimenti in “beni materiali strumentali nuovi”, per i quali spetta una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 40 per cento ai soli fini della “determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione circa le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che il beneficio spetti, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, è il caso di evidenziare che la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore, e non anche al concedente. Per quest’ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.
Il tenore letterale della norma – che fa riferimento ai “canoni di locazione finanziaria” – induce a ritenere che rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.
Secondo il citato comma 91, la maggiorazione del 40 per cento riguarda solo i beni “materiali” e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Il riferimento della norma ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008).
I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Il comma 91, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi”.
Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015).
Al riguardo si precisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato.
In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.
Con riferimento alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.
Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40 per cento in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Ai fini di che trattasi, la classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi nell’ambito delle immobilizzazioni materiali va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. In merito alla territorialità dell’investimento, è opportuno evidenziare che l’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 – diversamente da altre norme agevolative (cfr., ad esempio, l’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, relativo al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) – non contiene alcuna disposizione riguardante l’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento.
Pertanto, si ritiene che, indipendentemente da tale ubicazione, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.
Dall’ambito applicativo dell’agevolazione il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 esclude gli investimenti in:
beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
fabbricati e costruzioni;
i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016, ossia i beni indicati nella tabella 1.
Con riguardo al materiale rotabile, ferroviario e tranviario di cui alla predetta tabella 1, si precisa che l’agevolazione – in virtù del combinato disposto del comma 93 e dell’allegato 3 alla legge di stabilità 2016 – spetta anche per le motrici.
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