Il Ministero del Lavoro ha chiarito, in risposta all’interpello n. 15 del 2016, che i lavori stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima dei contratti a tempo determinato.
L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato.
In particolare, l’istante ha chiesto chiarimenti in ordine all’art. 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, nelle ipotesi in cui si tratti “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.
In risposta al quesito posto, il Ministero fa presente che va chiarito che in base alla formulazione letterale dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 appare corretto ritenere che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano una eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva.
Gli eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono, quindi, alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.