Nel corso degli ultimi periodi d’imposta, si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno interessato la detrazione fiscale, disciplinata dall’art. 15 co. 1.1 del TUIR, avente ad oggetto le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dei soggetti che svolgono attività umanitarie.
Si ricorda che le liberalità che danno diritto alla detrazione riguardano, sostanzialmente, quelle effettuate in favore:
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) a condizione che:
- l’erogazione liberale sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno;
- l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili della ONLUS;
- l’ONLUS beneficiaria certifichi all’erogatore la spettanza o meno.
- dei soggetti che svolgono attività umanitarie che devono essere:
- gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- effettuate nei Paesi non appartenenti all’Organizzazio.
Modalità operativa per effettuare le elargizioni
Per quanto concerne le modalità operative per effettuare le donazioni, si precisa che la detrazione è consentita a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito esclusivamente con modalità tracciata (R.M. n. 441/E del 17 novembre 2008), ovvero:
- Tramite banca (es. bonifico) o ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
- Attraverso carte di debito;
- Carte di credito;
- Carte prepagate;
- Assegni bancari e circolari.
La previsione delle “tracciabilità delle elargizioni” trova la propria ratio nella necessità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi: non sono detraibili, per le citate argomentazioni, le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie.
Disciplina applicabile dal 01.01.2015 e successivi
L’ultimo intervento sulla disciplina in argomento è stato attuato dal legislatore nel contesto della legge di stabilità 2015, in vigore dal 01.01.2015. In particolare, l’art. 1 co. 137 e 138 della legge di stabilità 2015 ha previsto, a decorrere dal 01.01.2015, l’incremento a 30.000,00 euro dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS (e dei soggetti che svolgono attività umanitarie), lasciando inalterato l’ammontare dell’aliquota prevista (26%).
Periodo di versamento | Soggetti destinatari delle elargizioni liberali | Limite di detraibilità | Importo massimo detraibile |
Dal 01.01.2015 e annualità successive |
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26% delle erogazioni effettuate nel limite massimo di euro 30.000,00 | € 7.800,00 = 26% *30.000,00 |
In alternativa alla detrazione d’imposta sopra commentata, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste.
Nello specifico, il predetto art. 14, c. da 1 a 6, D.L. 14.3.2005, n. 35 conv. con L.14.5.2005, n. 80 (cd. “decreto competitività”) dispone che, anche per le persone fisiche, l’erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui, a condizione che il beneficiario dell’erogazione sia obbligato:
- a tenere scritture contabili idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione;
- a predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.