E’ stato pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale”, il decreto 25 marzo 2016 che regolamenta i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa, introdotta dalla legge di Stabilità 2016.
Salvo rinuncia espressa dei lavoratori, la tassazione agevolata al 10% ed entro il limite di 2.000 euro lordi, si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili con i criteri indicati nel decreto ministeriale, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La soglia dei 2.000 euro lordi è incrementabile sino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro.
Le disposizioni si applicano al solo settore privato per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore nell’anno precedente a quello di percezione delle somme ad euro 50.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Ulteriore condizione per fruire del beneficio è che le somme e i valori siano erogati in esecuzione di contratti collettivi decentrati (territoriali o aziendali) indicati dall’articolo 51 del Dlgs 81/2015.
Gli importi, a loro volta, possono essere convertiti in beni e servizi di welfare aziendale, beneficiando così, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 51 del Tuir, dell’azzeramento della tassazione a carico del dipendente.
Rispetto ai premi di produttività in vigore in passato, è decisa e in linea con le previsioni l’attuazione della volontà del legislatore di collegare l’agevolazione dei premi di risultato a effettivi aumenti di produttività.
Infatti, con riferimento ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi, l’articolo 2, comma 2, del decreto prevede che gli stessi debbano essere previsti nella contrattazione territoriale o aziendale che disciplina i premi agevolati e che tali criteri possano «consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».
Quanto ai principi di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette al regime di tassazione agevolata del 10%, l’articolo 3 del decreto le riconduce agli utili distribuiti in base all’articolo 2102 del codice civile, soggetti al regime previsto dall’articolo 95, comma 6 del testo unico delle imposte sui redditi. Per questi ultimi non è necessario che l’accordo colleghi la distribuzione degli utili a parametri di misurazione della produttività.
Con riguardo poi alla partecipazione paritetica dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, necessaria all’innalzamento dell’importo da 2.000 a 2.500 euro lordi, l’articolo 4 del decreto ne chiarisce l’ambito applicativo, indicando che gli accordi territoriali o aziendali debbano realizzarla attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro, con esclusione di quelli di semplice consultazione, addestramento e formazione, «nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti».
Ulteriore condizione per fruire della tassazione agevolata al 10% riguarda il deposito in via telematica (secondo un modello allegato al decreto) dei contratti collettivi aziendali o territoriali – unitamente alla dichiarazione di conformità dei medesimi alle norme del provvedimento – presso la direzione territoriale del Lavoro competente, da eseguire entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate dal 2016 e possono riguardare anche quelle che si riferiscono a premi e partecipazioni agli utili relativi al 2015, purché rispettino tutte le condizioni in materia previste dalla legge di stabilità 2016 e dallo stesso decreto. Per tutti i contratti sottoscritti prima della data di pubblicazione del decreto i 30 giorni per il deposito del contratto collettivo decorrono dalla data stessa e terminano il 15 giugno.