La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 maggio 2016, ha illustrato la nuova disciplina della cassa integrazione straordinaria – CIGS, come riformata dal Jobs Act, approfondendo la normativa in materia di ammortizzatori sociali nelle ipotesi di crisi o riorganizzazione aziendale.
Ambito di applicazione
Sostanzialmente confermato l’ambito di applicazione degli interventi salariali che ripropone la regola di applicabilità della CIGS per alcuni datori di lavoro che abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 15 dipendenti, estensione per altre aziende che invece abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 50 dipendenti.
Eccezione per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di lavoratori occupati, nonché a favore di partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali nei limiti di spesa ed alle condizioni previste dal decreto n. 148 del 2015.
La Fondazione Studi sottolinea che a tali soggetti vanno anche aggiunte le aziende con più di cinquanta dipendenti che sarebbero state escluse dalla CIGS, ma che hanno fatto ricorso alla stabilizzazione di co.co.pro. (scaduta a fine 2013 e prevista dalla Legge n. 296 del 2006) nel settore dei call center (Decreto n. 22763 del 2015).
Tale ipotesi è possibile esclusivamente per i co.co.pro stabilizzati ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto n. 22763 del 2015 e comunque nei limiti di spesa stanziati.
Come calcolare il semestre
Sulle modalità di calcolo del semestre ai fini dell’obbligo contributivo, occorre fare riferimento al primo periodo di paga successivo al termine del semestre nel quale sono stati occupati, in media, 15 lavoratori (o 50 ad es. nel settore del commercio) così aderendo a quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 211/1991.
Nel caso di inizio di attività, si terrà conto della forza occupazione del primo mese; per quelli successivi, ma inferiori al semestre, invece, occorre riferirsi alla media dei mesi di attività anche se inferiori a sei.
L’obbligo contributivo deve essere verificato per ciascun mese sulla base della media del semestre precedente.
Per quanto concerne le prestazioni, invece, occorre tenere conto della media occupazionale del semestre precedente la data di presentazione della domanda.
A tal fine, si terrà conto della complessiva forza aziendale, salvo nel caso di attività plurime.
In tale ipotesi il calcolo dei dipendenti deve essere eseguito separatamente per ciascuna attività (circolare INPS n. 44/1995).
La circolare della Fondazione ricorda che le attività plurime sono attività anche svolte dalla medesima impresa ma completamente autonome sotto tutti i profili ed in assenza di connessioni, interferenze o collegamenti funzionali tra loro.
Le medesime attività avranno distinti inquadramenti previdenziali (Circ. INPS 143/1989; Circ. Ministero del Lavoro n. 47/1995).
Computo dei lavoratori
Sul computo dei lavoratori si applicano i criteri generali in materia di lavoro subordinato, salvo i lavoratori a tempo determinato si computano in base alla media dei sei mesi precedenti rispetto a quello di riferimento e non in base a quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs n. 81 del 2015.
Vanno esclusi dal computo: il lavoratore assente non retribuito a condizione che il lavoratore sia sostituito in quanto in tale ipotesi si computa il sostituto; i somministrati a termine o a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici.
Anche la misura dell’integrazione salariale mantiene il quadro precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 148 del 2015.
Causali di intervento e criteri di autorizzazione
Sulle causali di intervento della CIGS la Fondazione ricorda che dal 2016 è stato abrogato l’art. 3 della legge 223 del 1991 con conseguente impossibilità ad autorizzare il trattamento di CIGS per le imprese interessate da procedura concorsuale.
E’ comunque possibile richiedere la CIGS nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale o riorganizzazione solo qualora sia disposta la continuità aziendale (circ. n. 24/2015 Ministero del Lavoro).
Vengono poi analizzati in nuovi criteri previsti dal DM 94033 del 2016.
Un approfondimento è dedicato all’art. 21 comma 4 del decreto e che prevede, in deroga agli articoli 4, comma 1 ed art. 22 comma 2 la possibilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed entro il limite di spesa di Euro 50.000.000 per ciascun anno, un possibile ulteriore intervento della CIGS quando all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.
Ai fini dell’attuazione di tale misura è stato pubblicato il DM n. 95075 del 2016 che definisce i criteri di autorizzazione e il procedimento amministrativo da seguire che viene analiticamente analizzato dalla circolare.
Un paragrafo poi è dedicato alle modalità di gestione del rapporto tra malattia o infortunio sul lavoro e CIGS.
Sulla maturazione del TFR la circolare ricorda che la nuova disciplina della CIGS non finanzia in alcun caso il TFR.
Sulla durata, invece, il D. Lgs. n. 148 del 2015 ha previsto differenze a seconda della causale giustificatrice del ricorso alla CIGS. In particolare, ricorda il documento, è prevista una durata massima di 12 mesi mentre l’intervento di CIGS per riorganizzazione ha una durata massima di 24 mesi, entrambi i termini massimi di durata da intendersi per ciascuna unità produttiva e nel quinquennio mobile.
In ogni caso, si applica la disciplina generale di un termine massimo di riduzione o sospensione dell’attività di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, ovvero un termine massimo di 30 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Contribuzione e richiesta dell’intervento
La circolare si conclude con l’esame della contribuzione ordinaria ed addizionale nonché con le procedure di richiesta dell’intervento.
In particolare, su tale ultimo aspetto, viene ricordato che l’iter per il ricorso alla CIGS deve iniziare con la comunicazione alle rappresentative sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La comunicazione deve contenere le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Rispetto alla prassi adottata con la normativa previgente viene meno l’obbligo di indicare nella comunicazione i criteri di individuazione dei lavoratori coinvolti e le modalità previste per la rotazione degli stessi lavoratori coinvolti. Nella sostanza però non muta l’indirizzo precedente perché i criteri di rotazione debbono far parte dell’esame congiunto (art. 24 comma 3) e nel caso siano adottati, la loro mancata applicazione, come nel passato, produrrà un aumento della contribuzione dovuta. Non c’è un obbligo tassativo di rotazione, ma come delineatosi nelle dinamiche di applicazione della precedente norma c’è un obbligo di comunicare (e forse di difendere) le motivazioni che tecnicamente rendono impraticabile l’ipotesi della rotazione totale, o dell’applicazione solo in misura parziale per determinate figure professionali.
La comunicazione deve essere inoltrata direttamente dall’azienda o tramite l’Associazione imprenditoriale a cui la stessa impresa è associata o conferisce mandato, ed entro tre giorni dalla stessa comunicazione dovrà essere presentata la domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
All’esito dell’esame congiunto, rispetto al più recente passato e con la sola esclusione delle imprese del settore edile ed affini, deve essere chiaramente espressa la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà e supportata da adeguate motivazioni.
La procedura di consultazione, da considerarsi attivata con la richiesta di esame congiunto da una delle parti, si dovrà comunque esaurire nel termine massimo di venticinque giorni. Il termine massimo è però di soli dieci giorni per le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti.
Quanto alla richiesta, viene evidenziato che si vengono ridotti i termini di presentazione dell’istanza telematica al Ministero del lavoro che deve essere effettuata entro 7 giorni dalla data di conclusione della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo e non più entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Fonte: Iposoa