Il contribuente, che ha commesso degli errori nel versamento dei tributi locali (e con particolare riferimento a quei tributi per i quali è prevista una quota di competenza dell’erario e una quota di competenza del comune), al fine di regolarizzare la propria posizione, ha finalmente a disposizione un documento di prassi emanato di recente dal DEF (Circolare n. 1 del 14 aprile 2016).
Il legislatore mette nero su bianco cosa deve fare il contribuente e cosa devono fare gli enti coinvolti (Stato e Comuni). Nella circolare sono analizzate diverse casistiche per alcune delle quali il contribuente può presentare istanza di rimborso e per altre, invece, non maturando alcun credito (ne verso l’erario ne verso il comune), egli dovrà presentare una semplice comunicazione a seguito della quale gli stessi enti procederanno ad una regolazione interna. Cosa fondamentale da tener sempre presente è che, in ogni caso, la richiesta di rimborso o la comunicazione è da presentarsi sempre al comune (il quale sarà, dunque, l’ente che darà inizio all’istruttoria).
Premessa
Con la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 sono stati forniti chiarimenti e procedure operative da seguire per il riversamento, il rimborso e le regolazioni contabili riguardanti i tributi locali. La predetta circolare si è resa necessaria in seguito all’emanazione del Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 (avente ad oggetto le anzidette procedure), ed alla luce del fatto che in riferimento ad alcuni tributi quali IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS si sono verificati, nel tempo, consistenti errori nei versamenti determinati soprattutto dalla contemporanea presenza (almeno per gli anni passati) di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune.
Vediamo gli errori più frequenti nel versamento dei tributi locali affrontati dalla Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016:
- Versamento ad un comune sbagliato;
- Versamento in eccesso;
- Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune e successiva regolazione verso il Comune;
- Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune che non dà luogo a rimborso;
- Versamento allo Comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi.
Versamento al comune sbagliato
Quando il contribuente abbia eseguito il versamento ad un comune diverso da quello competente (indicando un codice comune errato). In questi casi il comune, che non aveva ricevuto le somme dei tributi di propria pertinenza, procedeva alla notifica di avvisi di accertamento rifiutandosi di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento (anche se ad un comune diverso). In questi casi il contribuente era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti di quello competente.
Con il Decreto del 24 febbraio 2016, è stata finalmente definita la prassi da seguire sia per il contribuente sia per il comune.
In particolare:
1) il contribuente che si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicandovi:
- gli estremi del versamento;
- l’importo versato;
- i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;
- l’ente locale destinatario delle somme;
- l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2) il comune, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, deve procedere direttamente, entro il termine di 180 giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite (l’ente deve fare la stessa cosa qualora sia lui stesso ad accorgersi dell’erroneo versamento e non perché glielo abbia segnalato il contribuente).
Dunque, in caso di versamento ad un comune errato, il contribuente non potrà presentare alcuna istanza di rimborso ma deve presentare una comunicazione ai due comuni coinvolti i quali a loro volta saranno tenuti a regolarizzare la posizione attraverso il riversamento interno delle somme.
La predetta procedura deve essere eseguita solo ed esclusivamente nel caso cui l’errore sia stato commesso dal contribuente ossia nell’ipotesi in cui sia stato lui stesso ad indicare un codice comune errato nel proprio modello di pagamento.
Qualora, invece, nel modello di pagamento presentato in banca o posta l’indicazione del codice del comune da parte del contribuente è corretto ma l’errore è stato dell’operatore dello sportello bancario, nel digitare un codice tributo errato, occorre presentare una richiesta di correzione direttamente alla banca/posta in cui è stato eseguito il versamento, allegandovi la ricevuta del modello F24 in proprio possesso e contenente l’esatta indicazione del codice comune.
La banca/ posta a sua volta procederà alla rettifica del codice.
Versamento a comune errato | |
Prima | Dopo |
Al comune al quale il pagamento è stato erroneamente effettuato veniva presentata una richiesta di riversamento a favore del comune di ubicazione dell’immobile. Si trattava di un modulo da compilare, messo a disposizione dal comune stesso, in cui si chiedeva contemporaneamente il rimborso di quanto erroneamente versato e il riversamento di tale rimborso al comune corretto. Spesso i comuni non eseguivano il riversamento e il contribuente riceveva l’accertamento da parte del comune competente. Il contribuente si vedeva costretto a versare le somme (imposta, sanzione ed interessi e ad aspettare il rimborso da parte del comune incompetente | Il contribuente presenta una comunicazione ad entrambi i comuni. Il comune incompetente, entro 180 giorni, “deve” riversare le somme al comune competente. |
Se l’errore è stato commesso dall’operatore della banca/posta in cui il contribuente ha eseguito il versamento, continua a valere la procedura già in essere (occorre rivolgersi alla banca/posta dove è stato eseguito il versamento e chiederne la correzione. |
Versamento in eccesso
In caso di versamento in misura superiore al dovuto, il contribuente deve presentare istanza di rimborso all’ente locale (sia nel caso di versamento di competenza del comune che nel caso di versamento di competenza dell’erario, come può avvenire per l’IMU quota Stato e per la maggiorazione TARES).
Resta ferma la regola che la richiesta di rimborso è da presentarsi entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve indicare, oltre ai dati indicati in precedenza (estremi del versamento; l’importo versato; i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento; l’ente locale destinatario delle somme;) anche l’IBAN (necessario per il rimborso della parte erroneamente versata allo Stato).
Se non si possiede l’IBAN, gli altri strumenti con cui avverrà il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
Riguardo gli adempimenti del comune, questi deve completare la fase istruttoria (verifica di spettanza del rimborso, ecc.) entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di rimborso e ne deve dare contestuale comunicazione al contribuente.
Se il contribuente ha diritto al rimborso, il comune comunica al MEF (con modalità telematiche tramite il portale de federalismo fiscale) l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico e quella a carico dell’erario da rimborsare. Se dovesse essere il comune stesso ad avvedersi di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al MEF.
Il comune, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, “ha l’obbligo”, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Nulla toglie al comune la possibilità di provvedere al rimborso anche della quota erroneamente versata dal contribuente allo Stato (in tal caso il comune deve comune darne comunicazione al MEF e lo Stato provvederà al riversamento delle somme nei confronti del comune stesso).
Ad ogni modo, qualora sia lo Stato a provvedere direttamente al rimborso per la sua quota parte, questi deve avvenire nelle modalità fissate dall’art. 68 del D. M. 29 maggio 2007.
I competenti uffici del Dipartimento delle Finanze, Direzione ed enti della fiscalità, eseguono il rimborso entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dal parte del comune.
Versamento in eccesso | ||
Contribuente | Comune | Stato |
Presenta istanza di rimborso al comune entro 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è accertato in diritto alla restituzione | Entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza ha l’obbligo di concludere l’istruttoria e di predisporre il rimborso al contribuente (se ne è accertato il diritto) per la propria quota di competenza. Può rimborsare anche la somma versata erroneamente allo Stato ma deve darne comunicazione al MEF. | Esegue il rimborso secondo le modalità fissate dall’art. 68 D.M. 29 maggio 2007 (modalità previste per il pagamento delle spese di Stato). Il rimborso è eseguito entro 90 giorni dalla comunicazione del Comune. |
Modalità di rimborso | ||
IBAN (se indicato nell’istanza) oppure se non si possiede l’IBAN tramite l’assegno circolare o vaglia (da riscuotere in contanti) emesso da Banca d’Italia. |
Somma versata due volte
Qualora il contribuente abbia versato nelle casse dello Stato una somma del tributo di spettanza del comune e che abbia poi regolarizzato la propria posizione verso il comune con il successivo versamento di quanto dovuto, ovvero abbia versate due volte lo stesso tributo, la procedura è la stessa dell’ipotesi di versamento in eccesso.
Somma versata due volte | ||
Contribuente | Comune | Stato |
Presenta istanza di rimborso al comune entro 5 anni dal giorno del versamento o da giorni in cui è accertato in diritto alla restituzione. | Entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza ha l’obbligo di concludere l’istruttoria. Può rimborsare anche la somma versata erroneamente allo Stato ma deve darne comunicazione al MEF (lo Stato provvederà al riversamento delle somme nei confronti del comune stesso). | Esegue il rimborso secondo le modalità fissate dall’art. 68 D.M. 29 maggio 2007 (modalità previste per il pagamento delle spese di Stato). Il rimborso è eseguito entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta dal comune. |
Modalità di rimborso | ||
IBAN (se indicato nell’istanza) oppure se non si possiede l’IBAN tramite l’assegno circolare o vaglia (da riscuotere in contanti) emesso da Banca d’Italia. |
Versamento allo Stato invece che al Comune o viceversa
Se il contribuente ha versato l’intero importo del tributo (che andava versato tutto allo Stato o tutto al Comune) interamente allo Stato invece che al Comune oppure viceversa, deve presentare una semplice comunicazione al comune in cui fa presente di aver eseguito il versamento dell’importo esatto allo Stato invece che al comune o viceversa.
La tabella che segue riporta in dettaglio della procedura da seguire e contenuta nella circolare.
Versamento allo Stato invece che al comune (o viceversa) | |
Contribuente | Comune e Stato |
Presenta la comunicazione al comune | Il comune ricevuta la comunicazione dal contribuente da inizio all’istruttoria la quale deve concludersi nel termine di 180 giorni dandone contestuale comunicazione al contribuente. Il comune comunica (telematicamente) al MEF l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’erario ma di pertinenza del comune (o viceversa). L’erario e il comune procedono alla regolazione interna (l’erario riversa al comune o viceversa). |
Il comune, può comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base della propria attività di controllo del tributo. |
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Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello f24