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Detrazioni fiscali per spese di locazione per studenti fuori sede

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Le spese sostenute per i canoni di affitto dagli studenti universitari fuori sede o dai loro genitori (quando i figli sono fiscalmente a loro carico) sono detraibili dal reddito.

Vediamo quali sono i requisiti per poter usufruire del beneficio.

L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies Tuir prevede una detrazione Irpef pari al 19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrati.

Stesso importo e limite della detrazione valgono, ai sensi dell’art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Inoltre l’art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

L’accesso alla detrazione è subordinato alle seguenti condizioni:

  • che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;
  • che la stessa sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;
  • che gli immobili oggetto di locazione debbano essere situati nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo.

Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 -§ 2.3).

Al fine di verificare il rispetto del requisito di cento chilometri di distanza, la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34 ha chiarito che:

  • è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale;
  • il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti evidenzi un tragitto di distanza pari o superiore a cento chilometri.

La detrazione compete a condizione che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata:

  • nel Comune in cui ha sede l’Università;
  • ovvero in Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’Università.

Esclusione dei contratti derivanti da sublocazione

La detrazione non spetta in relazione ai canoni derivanti da contratti di sublocazione, in quanto non possono essere ricondotti tra i modelli contrattuali previsti dalla L. 431/98 (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21).

Spese sostenute per i familiari

Le spese in esame sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del TUIR (es. figli), purché siano fiscalmente a carico (art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR).

Limiti di importo

I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.

La detrazione massima ottenibile è quindi pari a 500,27 euro.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34:

  • il suddetto importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico;
  • quando l’onere è sostenuto per i figli:
    • se il contratto di locazione è stipulato da un solo genitore, la detrazione compete a quest’ultimo;
    • se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, si presume che la spesa venga ripartita tra gli stessi in parti uguali. Ciascuno di essi potrà quindi calcolare la detrazione su un massimo di 1.316,50 euro;
    • se il contratto è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50%.

Per quanto riguarda la compilazione del modello 730/2016 la spesa per i canoni di locazione di studenti fuori sede va indicata nel Quadro E righi da E8 a E12 con il codice 18 “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”, mentre nel modello Unico 2016 la stessa si riporta nel Quadro RP rigo RP18.

 

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