La Legge di stabilità 2016 ha introdotto una novità in tema di recupero dell’imposta non pagata dal cessionario/committente. Nelle ipotesi in cui questi sia assoggettato a procedure concorsuali e para concorsuali o a seguito di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa, il cedente/prestatore potrà emettere note di variazione in diminuzione.
La novità introdotta riguarda il momento a partire dal quale la nota di credito può essere emessa, coincidendo, per la prima fattispecie, con la data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale.
Il legislatore ha così superato il precedente assetto normativo, secondo il quale, come interpretato dall’A.F., l’emissione di una nota di credito in diminuzione era subordinata all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale (ris. 16 maggio 2008, n. 195/E).
Quindi ha disposto che il cedente/prestatore può emettere la nota di credito a partire dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria o al concordato preventivo o dalla data del decreto di omologa per l’accordo di ristrutturazione del debito o di pubblicazione nel registro delle imprese per il piano di risanamento.
La novella consente, parimenti, di superare il disallineamento che, sotto il profilo temporale, caratterizzava e differenziava la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a quella delle imposte sui redditi (art. 101, comma 5, del TUIR, relativa alla deduzione delle perdite su crediti).
In caso di mancato incasso, per poter così emettere la nota di credito, permane ancora la necessità di dar corso a procedure esecutive individuali, che devono risultare infruttuose (cfr. comma 4, lett. b) del comma quarto), qualunque sia l’ammontare del credito a differenza di quanto previsto dall’art. 101 co 5 TUIR, che ha introdotto – come noto – un meccanismo automatico di deduzione delle perdite su crediti per mancato incasso che tiene conto di soglie quantitative e temporali.
I soggetti sottoposti a procedure concorsuali, potranno continuare ad effettuare la propria liquidazione dell’IVA senza tener conto delle rettifiche derivanti dal ricevimento di note di credito.
È opportuno precisare che la novellata normativa potrà essere applicata alle procedura concorsuale successive al 31 dicembre 2016.